L’attività dell’ausiliario è definita dall’art. 228 co. 2 c.p.p.:
“Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni”.
L’ausiliario è colui che è nominato dal perito, ad esempio, per la somministrazione dei tests psicologici. Solo somministrazione, nessuna relazione, nessuna valutazione.
L’ausiliario è colui che è nominato dal Giudice, ad esempio, per svolgere l’audizione protetta (incidente probatorio) del minore presunta vittima di abuso sessuale. Ha il compito di “aiutare” il Giudice nel raccogliere la testimonianza senza esprimere “valutazioni e apprezzamenti”. L’ausiliario, dunque, verrà ascoltato in dibattimento? Generalmente no, perché è stato solo di ausilio al Giudice. Il suo ruolo non gli permette di effettuare valutazioni.
Ha solo una funzione materiale.
L’ausilirio deve essere autorizzato? Sì, ad esempio dal Giudice nella fase di conferimento dell’incarico al perito. Altrimenti è il perito che fa istanza formale al Giudice scrivendo che deve servirsi della figura di ausiliario.
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