Lo sostengo da tempo ormai: le CTU in tema di separazione e affidamento si sono trasformate, nel corso degli ultimi anni, in vere e proprie TSU- Trattamenti Sanitari d’Ufficio in cui la coppia genitoriale viene vessata attraverso esame di personalità e somministrazione di test psicologici.
All’esito della CTU, nella stragrande maggioranza dei casi, il Consulente d’Ufficio suggerisce al Giudice improbabili e inefficaci “percorsi” psicologici in capo ai genitori con la presunta convinzione di tutelare il figlio, coinvolto nel conflitto di coppia.
Vediamo sinteticamente quali “percorsi” psicologici vengono disposti frequentemente nei confronti dei genitori:
– sostegno psicologico (parent training)
– psicoterapia
SOSTEGNO PSICOLOGICO (PARENT TRAINING)
Questa prestazione è richiamata dall’art. 1 della Legge n. 56/89, per intenderci la Legge della Professione Psicologo:
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita’ di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita’. Comprende altresi’ le attivita’ di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
PSICOTERAPIA
Questa prestazione è richiamata dall’art. 3 della stessa Legge:
1. L’esercizio dell’attivita’ psicoterapeutica e’ subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici e’ vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
curante sono tenuti alla reciproca informazione.

SOSTEGNO PSICOLOGICO E PSICOTERAPIA SONO PRESCRIVIBILI DAL TRIBUNALE?
Decisamente no. Il Tribunale non può prescrivere/suggerire/ordinare/invitare una prestazione psicologica nei confronti di soggetti adulti senza un valido, libero e non viziato consenso informato.
PERCHE’?
Perché sostegno psicologico e psicoterapia rientrano nelle prestazioni psicologiche di tipo sanitario. Quindi, sono trattamenti sanitari a tutti gli effetti e, come tali, necessitano di un valido consenso informato.
Questo vale sia per le prestazioni psicologiche erogate da enti pubblici sia da enti/soggetti privati/convenzionati.
QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI SUL CONSENSO INFORMATO?
– Art. 32 della Costituzione
– Principi contenuti negli artt. 1 e 3 della L. 219/17
– Art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi
PERO’ I GENITORI FIRMANO IL CONSENSO INFORMATO, QUINDI LA PRESTAZIONE E’ LEGITTIMA!
I genitori possono anche firmare il consenso informato presso l’ente/soggetto pubblico/privato, ma si tratta di un consenso informato viziato poiché imposto dal Tribunale. Se uno o entrambi i genitori non dovessero aderire, subirebbero conseguenze sull’esercizio della loro responsabilità genitoriale?
I TRIBUNALI MOLTE VOLTE INVITANO I GENITORI A SOTTOPORSI AD UN “PERCORSO” PSICOLOGICO, NON LO IMPONGONO!
Non importa, corrisponde sempre ad un “invito” che cela una velata minaccia: se non lo fate, subirete delle conseguenze.
Inoltre, consentitemi il mio totale dissenso nei confronti dell’utilizzo del termine “percorso psicologico”: è una prestazione psicologica sanitaria.
Recentemente, un’ordinanza della Cassazione (n. 11842/19, Pres. Scaldaferri, Rel. Nazzicone) per legittimare la prescrizione di un sostegno psicologico disposta in primo grado, sostiene :
– che, del resto, l’art. 12, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione autorizza prescrizioni penetranti ai “genitori ed ai parenti” per assicurare l’assistenza al minore, proprio quale c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono ed anzi superare le medesime: ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell’altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore.
Anche la Corte di Cassazione può sbagliare. L’art. 12 comma 4 della L. 184/83 sulle adozioni recita:
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunita’, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo’ essere affidato l’incarico di operare al fine di piu’ validi rapporti tra il minore e la famiglia.
La Legge 184/83 prevede un legittimo e penetrante accertamento, anche di natura psicologica, sui genitori e sugli adottanti. E’ previsto nella Legge che si intitola: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
Tuttavia, questa legge risulta inconferente e del tutto estranea alla Legge n. 54/06 sull’affidamento nei casi di separazione e divorzio. Sono due leggi distinte e separate.
Nella L. 56/89 non è previsto alcun accertamento sulla salute dei genitori. Il Codice Civile non prevede da nessuna parte accertamenti sanitari sui genitori nei casi di separazione e divorzio con figli.
Tanto materiale è possibile reperirlo in questo sito e nel libro uscito in marzo 2019:

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