A cura dell’Avv. Margherita Corriere – Foro di Cosenza – Presidente AMI Sez. distr. CZ
Le statuizioni del decreto in esame sono in sintonia con quanto stabilito dall’art. 337 –ter del codice civile che prevede che i minori,, anche dopo la separazione dei loro genitori, hanno il sacrosanto diritto alla bigenitorialità, vale a dire ,”il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nel caso de quo una coppia che aveva convissuto more uxorio entra in crisi e si rivolge al Tribunale per stabilire le modalità di affidamento del minore che era nato da tale unione.
Entrambi chiedono l’affidamento condiviso, ma , mentre il padre richiede un affidamento alternato e paritario tra i due genitori, la madre pretendeva che il bambino venisse collocato prevalentemente dalla stessa, le fosse stata assegnata la casa familiare e che il minore incontrasse il padre solo per due pomeriggi a settimana , oltre che nei weekend alternati, senza però pernottamento, non motivando in alcun modo plausibile la ratio di ciò e , altresì, la limitazione che reclamava per le visite del minore ai nonni paterni.
Il padre del minore si opponeva all’ assegnazione della casa familiare all’ex convivente, affermando che la stessa si era allontanata dalla casa familiare volontariamente da oltre sette mesi con il bambino, che , pertanto, non considerava più dopo tutto il lasso di tempo trascorso tale abitazione come il suo ambiente domestico e, altresì, insisteva nell’affidamento paritetico e nel mantenimento diretto del figlioletto .
Il padre infatti insisteva nella suddivisione paritetica tra i genitori dei tempi di frequentazione del minore, adducendo a motivazione che il tipo di lavoro dallo stesso svolto che era limitato alla sola mattina, gli lasciava il tempo necessario per prendersi debitamente cura del figlio in maniera continuativa e significativa addirittura in maniera migliore della madre, che era maggiormente impegnata con un lavoro con orari variabili.
Il Tribunale di Catanzaro , presieduto dal dr. Giglio , ha evidenziato come l’affidamento paritetico , oltre che essere in sintonia con la normativa vigente sull’affidamento condiviso, sia avallato da una ampia letteratura scientifica che dimostra come il figlio “la cui figura paterna è coinvolta nella crescita attraverso una frequentazione fisica costante, trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre per poche ore a settimana …e che il tempo speso con il padre non residente è strettamente correlato al miglioramento della qualità e della solidità della relazione parentale “ , traendone dei benefici per una armoniosa crescita psicofisica .
Il Tribunale di Catanzaro riporta nella sua analitica motivazione alcune pronunce della CEDU, tra cui Bove contro Italia, e Piazzi contro Italia, facendo rilevare come nel momento della crisi della coppia è importante salvaguardare il diritto del bambino alla propria famiglia, che comprende quello di intrattenere relazioni significative con entrambi i genitori “senza che siano frapposti ingiustificati ostacoli al loro svolgimento “; inoltre cita le linee guida di alcuni Tribunali, tra cui quelli di Perugia, Brindisi e Salerno , che favoriscono l’affidamento della prole con tempi paritari tra i due genitori.
Orbene il Collegio, giustamente, ritiene che comunque non si possa avere una regola generale e prediligere per qualsiasi fattispecie la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore: occorre tenere sempre in considerazione “ le caratteristiche del caso concreto” e che sussistano le condizioni di fattibilità per attuare tale tipo di assestamento paritario Quindi , esaminando il caso concreto, il Tribunale rileva che “gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ritenere attuabile un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori”.
Ed infatti osserva il Collegio che sia l’età del bambino, sia la rete parentale paterna, sia il fatto che la casa del padre per lui rappresenti un ambiente familiare in cui sono previsti degli spazi a lui dedicati e che il pernottamento presso la casa paterna – in base anche a studi scientifici in merito – arreca degli effetti positivi per il legame padre-figlio, incrementandolo e arricchendolo di una relazione affettiva più intensa, propendono per un effetto positivo sul minore dell’affidamento con tempi paritetici tra i genitori.
Pertanto il Tribunale , ritenendo il padre dotato di adeguate capacità genitoriali e rilevando che lo stesso vede il figlio con regolarità e non sussistono particolari conflitti nell’ambito della coppia genitoriale, dispone l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio, con tempi paritetici di permanenza del minore presso i genitori , secondo un accurato calendario redatto dallo stesso Collegio , nonché dispone il mantenimento diretto del figlio da parte del padre, che pertanto non sarà onerato dal versamento di nessun assegno alla madre del minore, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
È una importante pronuncia , che afferma , non solo formalmente, ma in maniera sostanziale , l’autentico diritto alla bigenitorialità della prole e come ciascun genitore sia importante per una sana crescita psicofisica dei propri figli, che hanno bisogno della presenza significativa di entrambe le figure genitoriali.

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