Tribunale Pavia, sentenza del 7 novembre 2016, Pres. Nardi, Rel. Frangipani
In tema di affidamento dei minori in caso di divorzio, ascoltare i minori ai sensi del terzo comma dell’art. 315 bis c.c., ai sensi dell’art. 337 octies c.c. e ai sensi delle convenzioni internazionali non significa che il giudice debba prendere atto della volontà manifestata verbalmente dai figli e che debba attuarla; il giudice deve invece perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata. L’ascolto serve a dare voce ai desideri dei figli, ma anche a comprendere se tali desideri siano frutto di scelte consapevoli e mature o siano invece derivanti da pressioni esterne e, in ogni caso, il giudice deve valutare se la soddisfazione dei desideri espressi dai minori corrisponda davvero al loro interesse.
 

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