Tribunale di Roma, Sez. I Civile, Pres. Mangano, Rel. Velletti, decreto dep. 7 ottobre 2016
Fonte: Avv. Giorgio Vaccaro (Foro di Roma)
Le parti devono essere onerate di seguire il suggerito percorso di sostegno alla genitorialità. Premesso che nessun trattamento psicologico può essere imposto, le difficoltà manifestate dal nucleo familiare scaturite dalla elevata confittualità fanno ritener opportuno tale percorso. L’eventuale rifiuto di una o dell’altra parte allo stesso potrà essere valutato come condotta ostativa alla corretta crescita del figlio, in quanto oppositiva rispetto alla piena bigenitorialità. Pertanto deve essere demandato al Servizio Socio sanitario territorialmente competente con riferimento alla residenza del minore il compito di monitorare e sostenere la coppia genitoriale, che in tal modo potrà avere quali cati interlocutori per superare eventuali difficoltà che possano manifestarsi nelle relazioni tra le parti. Inoltre, al servizio è demandato il compito di vigilare sulle condotte dei genitori, di proporre percorsi di sostengo alla genitorialità ovvero individuali per le parti ed eventualmente per il minore, segnalando condotte pregiudizievoli dell’uno o dell’altro. Dovranno essere considerate condotte pregiudizievoli, immotivati rifiuti di seguire i percorsi proposti, con conseguente confittualità nella gestione delle esigenze del minore, con segnalazione della relativa condotta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza, evidenziando nella segnalazione quale dei due genitori sia stato inottemperante rispetto alle disposizioni contenute nel presente decreto e alle eventuali proposte dei responsabili del servizio.
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