Si sta sempre di più diffondendo, nei casi di separazione, divorzio e affidamento, il coinvolgimento del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.:
Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l’esercizio della responsabilità genitoriale [333] e per l’amministrazione dei beni [334].
Successivamente al giudizio di primo grado, il Giudice Tutelare dovrebbe ricevere copia del provvedimento ex art. 6 co. 10 della legge 898/70:
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma otto, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
Il Giudice Tutelare ex art. 344 c.c. ha il potere dì:
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
In sintesi il Giudice Tutelare acquisisce, a tutti gli effetti, il potere di vigilanza attiva delle disposizioni del Giudice di primo grado. Non può modificare l’affidamento o il “collocamento” del figlio, ma può sicuramente attuare provvedimenti per il rispetto, ad esempio, del diritto di frequentazione figlio-genitori stabilito dal Tribunale. Egli, inoltre, può coinvolgere i Servizi Sociali, Consultori ecc.
La vigilanza attiva del Giudice Tutelare è stata recentemente messa in risalto da una sentenza del Tribunale di Castrovillari (2018).
Anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 stabilisce che:
Articolo 48 – Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
1. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.
Nel libro “Nodi e snodi nell’alienazione parentale” viene suggerita la vigilanza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. in tutti i provvedimenti relativi ai casi di alienazione parentale:
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