Cassazione penale sez. III, sentenza n. 45920 Anno 2014
Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni rese dai bambini, con l’opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia) al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso “una articolata analisi critica – anche e soprattutto – degli elementi probatori di conferma” (in tal senso si veda la parte motiva della già citata sentenza Sez.3, n. 29612 del 27/7/2010).
Sulla linea di tali studi scientifici, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell’ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale (la quale, pur non dettando regole di valutazione vincolanti, li rappresenta un formidabile strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo), nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: “a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate”. Inoltre, al punto 13 del testo è espressamente ricordato che deve essere data particolare attenzione “ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verifica re, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi. Quindi, per una corretta valutazione, i giudici di merito devono stabilire se
il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese dai genitori, o da chi abbia ricevuto il primo “disvelamento” dell’abuso sessuale, corrisponde a quanto il minore ha realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.
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