L’affidamento materialmente condiviso (Physical Joint Custody)
A cura di Giovanni Battista Camerini (neuropsichiatra infantile), Marco Pingitore (psicologo-psicoterapeuta), Giovanni Lopez (psicologo-psicoterapeuta).
Abstract
In Italia l’affidamento condiviso prevede ancora la scelta di un genitore “privilegiato” che ha l’opportunità di trascorrere molto tempo con i figli a discapito dell’altro genitore il quale svolge una funzione genitoriale secondaria e marginalizzata, spesso perdendo i contatti con i figli. In questo focus tratteremo l’affidamento condiviso che prevede tempi di frequentazione bilanciati e la possibilità per la figura paterna di poter seguire il figlio anche in tenera età.
L’affidamento condiviso in Italia (Joint Custody)
Il ruolo della figura genitoriale è pacificamente considerato fondamentale per un equilibrato sviluppo psicofisico del bambino. Nelle cause di separazione, le dispute più accese sono legate alla battaglia tra gli ex coniugi sulla custodia dei figli. Partendo dall’assunto che l’affidamento condiviso sia la regola, mentre quello esclusivo l’eccezione, in questo breve articolo proveremo ad esaminare le più frequenti decisioni giudiziarie in merito al c.d. “regime di visita” del genitore non collocatario.
Capita, non di rado, che i Tribunali in Italia dispongano, nelle cause di separazione, l’affidamento condiviso con residenza privilegiata dei figli presso uno dei due genitori. In tali situazioni, l’altro genitore riesce solitamente ad accedere ai figli tramite un calendario molto ristretto e decisamente sbilanciato, in contrasto con il principio cardine dell’affidamento condiviso che vedrebbe, purtroppo da un punto di vista meramente teorico, entrambi i genitori coinvolti equamente nella vita dei propri figli.
Di seguito, due classici modelli di gestione della custodia dei figli nei casi di separazione:

Genitore

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

A

20 ore

24 ore

20 ore

24 ore

20 ore

24 ore

24 ore

B

16-20

(4 ore)

0

16-20

(4 ore)

0

16-20

(4 ore)

0

0

Totale A: 156 ore (x 2 settimane) – Totale B: 12 ore (x 2 settimane)

Settimana con fine settimana insieme al genitore B

Genitore

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

A

20 ore

24 ore

20 ore

24 ore

13 ore

0

20-24

(4 ore)

B

16-20

(4 ore)

0

16-20

(4 ore)

0

13-24

(11 ore)

24 ore

20 ore

Totale A: 105 ore (x 2 settimane) – Totale B: 63 ore (x 2 settimane)

Tale modello evidenzia come, nell’arco di un mese, i figli riescano a frequentare il genitore A per un totale di 522 ore, rispetto alle sole 150 ore, in totale, per la frequentazione del genitore B.

Modello di frequentazione B

Settimana con fine settimana insieme al genitore A

Genitore

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

A

24 ore

20 ore

24 ore

20 ore

24 ore

24 ore

24 ore

B

0

16-20

(4 ore)

0

16-20

(4 ore)

0

0

0

Totale A: 160 ore (x 2 settimane) – Totale B: 8 ore (x 2 settimane)

Settimana con fine settimana insieme al genitore B

Genitore

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

A

24 ore

20 ore

24 ore

24 ore

13 ore

0

20-24

(4 ore)

B

0

16-20

(4 ore)

0

0

13-24

(11 ore)

24 ore

20 ore

Totale A: 109 ore (x 2 settimane) – Totale B: 59 ore (x 2 settimane)

Anche in questo secondo modello si riscontra che i figli, nell’arco di un mese, riescano a frequentare il genitore A per un totale di 538 ore, rispetto alle 134 ore del genitore B.
Come si può facilmente notare in questi due esempi, le modalità di frequentazione appaiono sbilanciate a favore del genitore A, mentre il genitore B appare, non solo penalizzato da un minor numero di ore a disposizione rispetto all’ex coniuge, ma non risulta avere neanche la possibilità di pernottare con il figlio se non nel w.e. a lui assegnato. Lo sbilanciamento risulta ancor più evidente laddove il figlio sia in tenera età, ovvero al di sotto dei tre anni di vita. Non di rado in questi casi i tempi di permanenza con il genitore non prevalente, solitamente il padre, sono ulteriormente ridotti e non contemplano il pernottamento. Ciò poiché si tende pregiudizialmente a considerare i padri non idonei a soddisfare i bisogni di accudimento materiale dei figli “molto” piccoli.
Queste tipologie di frequentazione dei figli permettono l’esacerbazione delle dinamiche conflittuali della coppia genitoriale poiché, al di là dei tempi sbilanciati, possono portare all’insorgere di ulteriori problematiche legate alla gestione pratica della custodia. Il cambio frequente (ogni due/tre giorni) di abitazione dei bambini, infatti, comporta evidenti disagi, sia per gli stessi bambini (libri, compiti, attività ricreative, ecc…), sia per i genitori che, non di rado, possono utilizzare questa modalità di frequentazione per delegittimare l’ex partner: il genitore A non comunica al genitore B i compiti che il figlio deve svolgere oppure non trasmette informazioni scolastiche importanti di cui l’altro genitore dovrebbe esserne a conoscenza. Capita spesso, inoltre, che il genitore B vada a prendere direttamente a scuola il figlio sprovvisto del materiale scolastico da utilizzare a casa per il giorno dopo oppure vada a prenderlo a casa dell’ex coniuge senza che questi abbia predisposto lo zaino del figlio con quaderni e libri necessari per studiare. Situazioni frequenti che mettono in difficoltà figlio e genitore B che verrebbe successivamente accusato dall’ex partner di non saper svolgere correttamente la funzione genitoriale.
Altre situazioni molto diffuse sono: il ritardo con cui il genitore B riporta a casa dell’ex coniuge il figlio; il genitore A che non permette l’accesso del figlio per svariate scuse strumentali (febbre, raffreddore ecc.); le lamentele che il figlio rivolge ad entrambi i genitori in riferimento al sentirsi come un “pacco postale” spedito ogni due o tre giorni in un’abitazione diversa.
Tale custodia sbilanciata a favore di uno dei due genitori, oltre a comportare una maggiore conflittualità nella coppia genitoriale, rende il genitore A in una posizione “up” rispetto a quella “down” dell’ex coniuge, in aperto spregio con il diritto fondamentale dell’affidamento condiviso.
L’affidamento materialmente condiviso (physical joint custody)
L’affidamento condiviso con un regime di visite sbilanciato a favore del genitore A, non solo risulterebbe discriminante, ma corrisponderebbe ad un rischio psicoevolutivo per i minori. La comunità scientifica da tempo ormai si sta interrogando su questo tema con risposte convergenti in un’unica direzione: l’affidamento materialmente condiviso (physical joint custody) –che prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli – restituisce una migliore sistemazione alla famiglia divisa influenzando notevolmente la soddisfazione per lo stile di vita di tutti i membri.
Nel 2011, tramite audizione in Commissione Giustizia Senato (ddl 957 e 2456), il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi propone alcune soluzioni per la tutela della salute dei minori, in situazioni di separazione genitoriale:

  • frequentazione equilibrata;
  • riferimento abitativo a doppio domicilio (due case), in modo da percepire come propria sia la casa del padre, sia quella della madre;
  • ricevere cura e accudimento da entrambi nella quotidianità, in modo da constatare che entrambi i genitori provvedono ai propri bisogni, anche di tipo economico.

In tale audizione, il CNOP fa riferimento a diversi studi che suggeriscono la pariteticità delle responsabilità genitoriali tramite la residenza alternata (Poussin e Leubern, 1999; Bauserman, 2002; Sarkadi et al., 2008). Secondo Warshak (2014), infatti, «in generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli tra le due case nel modo più egualitario possibile», inoltre, da una recente ricerca (Fransson et al., 2016) si evince che i genitori hanno sostenuto i benefici dell’affidamento materialmente condiviso.
Sulla stessa linea, anche il Protocollo del Tribunale di Perugia all’art. 8 prevede «E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole – prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori».
Recentemente (2015) anche la “Commission sur l’égalité et la non-disctimination” dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio Europeo (Doc. 13870) si è espressa in tal senso, sottolineando l’importanza della residenza alternata e quindi dei tempi di frequentazione paritetica dei genitori da parte dei figli, soffermandosi ampiamente sul ruolo genitoriale paterno troppo spesso non considerato alla stregua di quello materno. Il documento evidenzia, altresì, che la residenza alternata dovrebbe diventare principio cardine della bigenitorialità anche nei casi in cui i bambini siano molto piccoli.
A tal proposito, in Italia suscitano ancora clamore mediatico i decreti dei Tribunali in cui il Giudice sancisce la possibilità del figlio piccolo di 2 anni di pernottare con il padre (Trib. Milano, decr. del 14.01.2015, Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone). La decisione del Giudice meneghino ritiene che il diritto di visita del genitore che non vivrà stabilmente con la prole (cosiddetto “non collocatario”) non può subire limitazioni nei termini in cui spesso vorrebbe l’altro.
Purtroppo in Italia ci si trova ancora a dover discutere sulla possibilità o meno che un bambino di due anni possa pernottare a casa del padre a causa della sua tenera età e, quindi, ancora bisognoso dell’affetto e dell’accudimento materno in una forma quasi totalitaria. Come se una madre riuscisse a garantire la sua presenza al figlio privandosi, così, di un lavoro, di un hobby, di una serata fuori casa, mentre la figura paterna fosse considerata secondaria, relegata a pura funzione materiale senza riuscire in molti casi a pernottare con il figlio (solitamente fino ai quattro anni) e, addirittura, senza riuscire a pranzare o cenare con lui se non nei due classici week-end mensili. E non considerando che, come spesso avviene, un bambino piccolo può tranquillamente essere preso in custodia dai nonni o da una babysitter per consentire ai genitori di trascorrere una serata o una notte fuori casa: che cosa dovrebbe impedire che sia il padre a farlo?
Ancor più clamoroso apparirebbe un decreto che sancisse la possibilità di pernottamento con il padre del figlio nel primo anno di vita (purché svezzato). Tale clamore, sebbene nel recente passato suffragato da sentenze quali la nr. 19594/11 della Cassazione Civile, I Sezione, che fissava al compimento del quarto anno di età del figlio la soglia di accesso ai graduali pernottamenti presso il padre, viene sedato da più recenti orientamenti giudiziari. Il Tribunale di Roma con sentenza del 4 aprile 2016 (Presidente Mangano, Giudice relatore Rossetti) ha riconosciuto il diritto del padre ai pernotti di una figlia di 16 mesi. Di fatto, la presunta incapacità del padre di soddisfare i bisogni di accudimento del figlio in tenera età, appare legata a stereotipi generazionali, che non tengono conto dell’evoluzione sociale del ruolo paterno nell’accudimento materiale dei figli sin dalla nascita (Kume, 2015) .
Appare chiaro, come sostiene anche Vezzetti (2015), che l’Italia si trova in una condizione di affido materialmente esclusivo (sole residence) avendo una ripartizione media teorica dei tempi di coabitazione dell’83% vs 17%.
La physical joint custody – in cui il minore rimane non meno di un terzo del tempo totale con ognuno dei due genitori – è considerata dalla comunità scientifica sempre più preferita a quello in cui l’affidamento viene delegato prevalentemente ad un solo genitore.
In tal senso, una recente sentenza del Tribunale di Firenze (19.07.16, G.I. Guttadauro), dopo aver effettuato l’ascolto del minore, ha disposto un regime di visite paritetico per i genitori prevedendo una frequentazione del figlio a settimane alterne presso l’abitazione di ciascun genitore.
L’affidamento con tempi equipollenti (in pratica: non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore) permetterebbe anche una potenziale diminuzione della conflittualità all’interno della coppia genitoriale che si vedrebbe depauperata da tutte quelle motivazioni, a volte futili e strumentali, che alimentano, anche tramite denunce, l’impasse genitoriale. La CTU, molto spesso disposta per stabilire l’entità dei tempi di frequentazione, potrebbe così entrare in gioco in casi selezionati, ovvero allorquando sussista da una parte (o da ambedue) una opposizione motivata al regime standard.
Conclusioni
Se da un lato le ricerche sul campo e la letteratura specialistica internazionale convergono nel definire la custodia congiunta come più vantaggiosa per lo sviluppo adattivo dei figli. , dall’altro la magistratura fa ancora fatica a recepirle, individuando in quasi tutte le cause di separazione un genitore “privilegiato” a discapito dell’altro che si vedrà relegato in una posizione scomoda e per lo più soccombente.
Il diritto alla bigenitorialità è prima di tutto il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche e soprattutto nei casi dei separazione del coniugio a meno che non esistano condizioni sfavorevoli che lo impediscono.
Bibliografia
Bauserman A., 2012, Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review, Journal of Family Psychology, 16:1, 91-101
Fransson E., Sarkadi A. Hjern A., Bergstrom M., 2016, Why should they live more with one of us when they are children to us both? Parents’ motives for practicing equal joint physical custody for children aged 0-4”, Children and Youth Services Review, 66, 154-160
Kume T., 2015 The Effect of Father Involvement in Childcare on the Psychological Well-being of Adolescents: A Cross-Cultural Study, New Male Studies: An International Journal, Vol. 4, Issue 1, Pp. 38-51
Poussin G., Leubern E. M., 1999, Coséquences de la séparation parentale chez l’enfant”, Eres
Sarkadi A., Kristiansson R., Oberklaid F., Bremberg S., 2008, Fathes’ involvment and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies, Acta Pediatr, 97:2, 153-158.
Warshak r. (2014), «Social science and parenting plans for young children: a consensus report», Psychology, Public Policy, and Law, 20 (1), 46-67.
Vezzetti V., 2015, I minori europei di fronte al divorzio dei genitori, Rivista Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, 10:1, 8-13.

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One Comment

  1. Giuliano 24 Settembre 2018 at 10:44

    quest’articolo affronta la questione dell’affido condiviso con riferimenti a studi scientifici e statistiche ricavati dalla realtà dei fatti, non è solo teoria o supposizione. Io posso solo dare la mia umile idea personale, maturata dalla mia esperienza vissuta. I nostri figli, quando vengono allontanati dal padre (perché purtroppo ancora oggi in Italia nella maggior dei casi avviene così, vedi ad es. le tabelle dell’articolo), soffrono doppiamente le conseguenze della separazione. Sono loro per primi a chiedere di poter stare più tempo con la figura genitoriale allontanata. E’ una richiesta, a mio avviso, che rientra nella “naturalità” della vita, loro nascono e hanno vicino due genitori ed è ciò che vorranno anche dopo, purtroppo ciò non potrà più avvenire contemporaneamente, ma almeno dobbiamo garantire loro tempi più equi possibile.

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