Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 16678 Anno 2016, Pres. Fumo, Rel. Settembre
4.1. Altro passaggio – che contrassegna, anch’esso, l’iter logico delle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata – e che si appalesa utile alla risoluzione della re iudicanda, è costituito dalla definizione del concetto di “malattia”, che rileva, pur’esso, nella valutazione della condotta incriminata (sotto l’aspetto, che verrà esaminato nel prosieguo, della riconduzione dell’operato dei medici alla fattispecie delle lesioni personali volontarie). Le Sezioni Unite, aderendo ad un più recente orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno accolto, infatti, un concetto “funzionale” di malattia (necessario per la sussistenza del reato di cui all’art. 582 cod. pen., siccome evento naturalistico di detto reato), intesa come “processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto emoderivati; legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale), il codice di deontologia medica, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito – come già fatto dalla totalità della dottrina e della giurisprudenza – che il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. Tanto perché tutta la normativa sopra richiamata mostra di considerare la “persona” non più destinataria di prestazioni etero-determinate, ma soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che lo riguardano; e perché appare ormai superata la visione del medico come depositario e detentore di una “potestà” di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto medico-paziente (al di fuori di qualsiasi visione paternalistica) in termini di “alleanza terapeutica”, che veda entrambi i protagonisti impegnati a collaborare per l’attuazione del diritto alla salute.
 

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