Troppo spesso si fa confusione tra il concetto di “idoneità genitoriale” e personalità dei genitori.
In tantissime Consulenze d’Ufficio assistiamo ad indagini di personalità dei genitori molto approfondite, alla ricerca di quegli elementi che rilevino la capacità/incapacità di padre e madre di svolgere adeguatamente la funzione genitoriale.
In effetti, può capitare che i CTU somministrino una quantità industriale di test psicologici con il fine di scandagliare tutti i tratti di personalità dei genitori. E poi?
Come fa il CTU a correlare la personalità dei genitori alla loro capacità genitoriale?
Non a caso, in alcune relazioni peritali, il CTU nelle conclusioni rimane vago oppure suggerisce improbabili trattamenti psicologici ai genitori, non riuscendo a dare risposte esaustive sull’effettiva idoneità genitoriale.
Appare necessario chiarire sin da subito che il concetto di idoneità/capacità genitoriale è un concetto giuridico, nello specifico psicoforense: non esiste una diagnosi clinica di “idoneità genitoriale” per cui può risultare superflua anche la somministrazione di test psicologici alla coppia genitoriale.
Non troveremo mai il concetto di “capacità genitoriale” nel DSM-5, così come non esiste nessun test psicologico specifico in grado di misurarla.
L’idoneità genitoriale richiama la nozione “Responsabilità genitoriale” contenuta nell’art. 316 del Codice Civile, ma nello specifico è declinata nei diritti del figlio sanciti dall’art. 337-ter comma 1 c.c.:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E’ esattamente questa l’idoneità genitoriale che il CTU dovrebbe indagare e valutare all’interno delle Consulenze d’Ufficio.
Addirittura, nel comma 1 richiamato, il diritto “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” precede quello alla cura.
Quindi, a che serve un’indagine approfondita di personalità dei genitori? A che serve somministrare test psicologici alla coppia genitoriale?
Al Giudice poco interessa se il genitore abbia tratti narcisistici oppure l’altro presenti comportamenti di tipo passivo-aggressivo. Non è concepibile basare gran parte della Consulenza su questi aspetti, anche attraverso l’analisi dei risultati dei test psicologici. Il Tribunale ha bisogno di risposte concrete: i genitori come si comportano nei confronti del figlio, in riferimento ai suoi diritti contenuti nel comma 1 dell’art. 337-ter c.c.?
Il rischio di insistere sulla personalità dei genitori è il medesimo per cui la perizia psicologica è vietata (ex art. 220 c.p.p.): la ricerca delle cause potrebbe giustificare il comportamento dei periziandi, quindi la tendenza potrebbe essere quella dell’intervento “spintaneo” e fallimentare sui genitori: curatevi attraverso una psicoterapia.
Gulotta (p.167) spiega bene il rischio della perizia psicologica nei processi penali per stabilire la capacità di intendere e volere del presunto reo:
La ratio del divieto sta nel fatto che da un lato si teme che si determini la responsabilità dell’imputato non tanto sulla base della prova dei fatti, ma quanto attraverso le caratteristiche dell’imputato stesso; dall’altro che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della punibilità.
Proviamo a riadattarlo al concetto di idoneità genitoriale:
Il rischio concreto di valutare la personalità dei genitori per rispondere al quesito sull’idoneità genitoriale sta nel fatto che da un lato si teme che si determini la responsabilità del genitore non tanto sulla base delle risultanze peritali (criterio accesso, cura, educazione…), ma quanto attraverso le caratteristiche del genitore stesso; dall’altro che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della responsabilità genitoriale.
Il primo criterio da valutare è il c.d. “criterio dell’accesso”, cioè se e in che modo il figlio riesce a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Se uno dei due genitori impedisce questo diritto, è possibile prevedere un affidamento esclusivo all’altro. Misure estreme anche nel caso in cui il figlio, a causa di un genitore, non riuscisse a mantenere un legame affettivo con i nonni dell’altro genitore.
Il comma 1 dell’art. 337-ter c.c. dovrebbe rappresentare l’obiettivo principale del CTU.

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