Senza troppi giri di parole, eccola:
Art. 337-ter Codice Civile:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’idoneità genitoriale è rappresentata dalla capacità di ciascun genitore di rispettare e garantire il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E’ esattamente questa la definizione giuridica di idoneità genitoriale nei casi di separazione che andrebbe valutata nelle CTU.
Infatti, il quesito peritale potrebbe riprendere le stesse parole dell’articolo, senza richieste di effettuare profili di personalità dei genitori, test psicologici ecc.
“Dica il CTU se viene rispettato il diritto del minore X di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
L’indagine peritale è tutta contenuta in questo quesito, inclusa l’ipotesi di alienazione parentale: “il diritto del minore X di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale“.
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