Cassazione Penale, sentenza n.29495/2018 del 27 giugno 2018
Segreto professionale dell’avvocato – astensione a rendere testimonianza
Fonte: PsicologiaGiuridica.com
In tale sentenza viene sancita la facoltà di astensione dell’avvocato dal rendere testimonianza in quanto manifestazione del principio di segretezza professionale. Nel momento quindi in cui un avvocato oppone il segreto professionale, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese de relato dalla persona offesa in merito a quanto appreso dal suo legale. Questo perché, il comma 6 dell’art 195 c.p.p stabilisce che: “I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati”.
Nello specifico la Corte Suprema riconosce all’avvocato la facoltà di astenersi dal testimoniare quanto manifestazione del principio di tutela del segreto professionale, secondo gli artt. 195 comma 6 e 200 c.p.p, disposizioni in cui il legislatore ha cercato di soddisfare contemporaneamente l’esigenza di procedere all’accertamento dei reati e di garantire l’effettività della difesa. L’art. 200 c.p.p infatti prevede il divieto di deposizione coattiva, senza imporre un divieto assoluto di esaminare il soggetto tenuto alla segretezza, spettando al Codice Forense stabilire la misura della discrezionalità riconosciuta all’avvocato, di astenersi o meno dal testimoniare.
La Cassazione ha inoltre evidenziato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dalla persona offesa su quanto riferito dal suo difensore. L’avvocato difensore della persona offesa, sentito per due volte a sommarie informazioni, per confermare quanto riferito al suo assistito (ovvero che il difensore dell’indagato lo aveva contattato formulando un’offerta risarcitoria a nome dell’indagato), non aveva risposto, opponendo il segreto professionale. Alla luce di questi fatti, il ricorrente ritiene che nemmeno le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzabili contro l’accusato. Questo perché l’art. 195 comma 6 vieta la testimonianza indiretta. La Corte di Cassazione condivide questo motivo di ricorso, poiché il Tribunale non ha considerato il segreto professionale opposto dall’avvocato, circostanza integrante il presupposto di operatività del divieto sancito dall’art. 195 c.p.p e la relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in violazione di detta disposizione.
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