E’ la domanda che spesso molti CTU rivolgono a se stessi o ad altri Colleghi. In materia di diritto di famiglia stiamo assistendo ad una significativa delega nei confronti dell’ausiliario del Giudice che, al contrario, dovrebbe essere nominato solo in casi particolarmente complessi e delicati.

Qualche esempio.

  • E’ efficace nominare un CTU per regolamentare semplicemente la frequentazione figlio-genitori?
  • Serve una CTU per stabilire quante notti può pernottare in una settimana un figlio presso uno o l’altro genitore?
  • E’ necessaria una CTU per stabilire da che età il figlio può dormire presso un genitore o l’altro?
  • E’ necessaria una CTU per stabilire se il figlio può abitare presso l’una o l’altra abitazione, anche distanti tra loro?

Probabilmente, dipende dal caso specifico, ma teoricamente no. Sarebbe sufficiente il solo Giudice per prendere provvedimenti a tutela del figlio. E’ bene riaffermare, anche in questo articolo, che il Tribunale è chiamato a tutelare i diritti delle persone, in questi casi del figlio minorenne. Nello specifico si fa riferimento all’art. 337-ter co. 1 c.c. nei casi di separazione:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Se si parte dalla tutela del diritto del figlio “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” allora è possibile ragionare sulla necessità o meno delle CTU in quest’ambito che, a mio avviso, dovrebbero essere disposte solo nei casi più complicati, quando la competenza di uno psicologo o un neuropsichiatra infantile (nessun altro) risulti indispensabile. Ad esempio:

  • il figlio non frequenta un genitore da mesi/anni
  • entrambi i genitori (o un genitore) non rispettano i diritti del figlio (art. 337-ter co. 1 c.c.)
  • genitori colpiti da provvedimenti di perdita/limitazione della responsabilità genitoriale che intendono rivedere le disposizioni del Tribunale (art. 337-quinquies c.c.)
  • et similia

Attualmente, molte CTU si trasformano in TSU – Trattamenti Sanitari d’Ufficio in cui vengono espletate le più disparate indagini cliniche sui genitori e sul figlio per compiere un vano sforzo di correlare i risultati clinici con il concetto di “idoneità genitoriale”. Le conclusioni peritali? In tantissimi casi, il CTU conclude invitando/prescrivendo illegittimi, improbabili e inefficaci trattamenti sanitari per i genitori e per il figlio.

Ma perché se un genitore impedisce la frequentazione del figlio con l’altro genitore deve intraprendere una psicoterapia? E perché la dovrebbe intraprendere il figlio? E perché mai dovrebbe essere nominato un soggetto terzo che entra in casa dei genitori a “monitorare” la relazione figlio-genitore? E perché mai i genitori e i figli dovrebbero subire ingerenze nella loro vita privata?

Si dice che i panni sporchi si lavano in casa, ma sembra che quando la famiglia finisce in Tribunale in tanti si premurano di lavarli e quasi sempre con un sapone diverso.

L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo recita:

ARTICOLO 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare

  1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
    e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
  2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
    nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
    prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
    democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla
    pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla
    difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
    della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
    libertà altrui.

Uno dei principi cardine del Processo Penale Minorile (DPR 448/88) è quello della minima offensività in un’ottica minimalista: “l’obiettivo centrale è che l’adolescente transiti quanto meno possibile nel sistema di giustizia, traendone il massimo di funzionalità in termini di appropriazione consapevole delle conseguenze giudiziarie attivate dalla commissione del reato” (Manuale di Psicologia Giuridica).

Questo dovrebbe essere anche il principio incardinato nei contenziosi civili di separazione e affidamento: processi brevi e decisioni chiare ed efficaci. partendo sempre dal diritto del figlio “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori“. Equilibrato e continuativo.

Il Tribunale ri-prenda in mano la gestione del diritto di famiglia.

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By Published On: 25 Settembre 2018Categories: Separazioni e Affidamento0 Comments on C’era bisogno di una CTU?Tags: , Last Updated: 25 Settembre 2018

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