Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 gennaio – 17 maggio 2019, n. 13400, Presidente Valitutti, Relatore Meloni
Quanto al primo motivo infatti il giudice di merito ha adeguatamente motivato l’esistenza dei presupposti della condanna ex art. 709-ter comma 2 c.p.c. in quanto dalla sentenza impugnata si evince che il padre dal dicembre 2010 al luglio 2013 ha incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione. I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio ed il ruolo svolto dalla ricorrente.
Le misure sanzionatorie previste dall’art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento” (Cass. 16980/2018). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore (p. 3), nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre. Il motivo proposto contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi probatori del processo e un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento (Cass. 8758/2017).

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