p> “In tema di perizia, pur mancando nel vigente codice di procedura penale una disposizione corrispondente all’art. 304 bis del codice abrogato, nella parte in cui vi si affermava il diritto del difensore di assistere, fra l’altro, alle perizie (mancanza, questa, che può trovare spiegazione ponendo mente ai caratteri di oralità ed almeno tendenziale immediatezza che caratterizzano nel nuovo processo penale il mezzo di prova in questione), deve ritenersi che sussista ugualmente il summenzionato diritto, apparendo da escludere che il legislatore del 1988 abbia considerato sufficiente garanzie difensiva quella costituita dalla sola previsione della presenza eventuale del consulente di parte. ai sensi dell’art. 230 c.p.p. Ne consegue che l’esclusione del difensore dalla partecipazione, da lui richiesta, alle operazioni peritali dà luogo, indipendentemente dalla presenza o meno dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all’assistenza dell’imputato. Conclusione, questa, che vale anche nel caso di perizie disposte nell’ambito di procedimenti di esecuzione o di sorveglianza, equiparata la posizione dell’interessato a quella dell’imputato”.
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