Considerata l’ultima ordinanza della Cassazione n. 9691/22 in cui a pag. 29 viene sancito che:
Non può essere sottaciuto che quest’ultima [disciplina psicologica], a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e paramatri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica
considerato anche che (pag. 31)
La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione
propongo che
la valutazione delle c.d. “capacità genitoriali”, in tema di separazione, divorzio e affidamento dei figli, siano di competenza esclusiva dei Giudici, anche perché comprende la questione economica del mantenimento.
I Giudici del Tribunale o della Corte d’Appello potranno effettuare colloqui di coppia con i genitori o vederli individualmente e, soprattutto, ascoltare il figlio individualmente ed insieme ad uno o ad entrambi i genitori nelle aule del Tribunale.
Niente CTU sulla valutazione delle capacità genitoriali che diventa, così, un atto tipico del Magistrato.
Chiaramente, il Giudice non può prescrivere o suggerire trattamenti psicologici coatti ai genitori per “curare” l’incapacità genitoriale (rectius “conflitto”) per cui le questioni sulla famiglia divisa sono delegate totalmente al Tribunale che dovrà, all’esito delle valutazioni sulle capacità genitoriali, prevedere esclusivamente provvedimenti giudiziali e non sanitari.
I Giudici come valuterebbero le capacità genitoriali?
Stabilendo se uno o entrambi i genitori riescono a garantire e tutelare i diritti del figlio sanciti dal comma 1 dell’art. 337-ter c.c.
Niente PAS, niente Madre Malevola, niente “conflitto di lealtà”, niente esame della personalità dei genitori, niente somministrazione di test psicologici, niente CTU, niente CTP: solo ed esclusivamente una valutazione giuridica e giudiziaria sulle c.d. “capacità genitoriali” da parte del Magistrato all’interno delle aule del Tribunale.
Eventualmente, ma proprio eccezionalmente, il Giudice potrebbe disporre CTU per valutare la capacità di discernimento della persona minorenne: valuti il CTU la capacità di discernimento del bambino X infradodicenne ex art. 337-octies c.c.
Ma questa è un’altra proposta e un altro articolo.
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