Cassazione Civile, I sez., ordianzna n. 27348/22, Pres. Genovese, Rel. Falabella
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Le indicazioni del CTU, ove pure non pienamente conformi alla soluzione adottate dai Giudici di merito, non varrebbero, del resto, a giustificare l’accoglimento del motivo, a fronte delle argomentazioni spese dalla Corte d’appello: e ciò in quanto, in linea di principio, le valutazioni espresse dal ctu non hanno efficacia vincolante per il giudice il quale può disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata.
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