1. Ho esperienza con i bambini, sono specializzata in psicoterapia. Posso occuparmi di audizioni di minori e di perizie/consulenze tecniche di parte?
Possedere una buona esperienza con bambini e/o un titolo di specializzazione in Psicoterapia non è sufficiente garanzia di formazione in questo ambito che richiede, invece, una formazione specifica in ambito forense.
2. Perché non creare una lista di “esperti” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria?
Esiste già un Albo di Periti/Consulenti Tecnici presso ogni Tribunale. Tuttavia Giudici e Pubblici Ministeri possono affidare l’incarico di “esperto” anche a professionisti non inclusi nello speciale elenco. Il sottoscritto crede che la lista di “esperti” di fiducia dovrebbe e potrebbe realizzarla l’A.G. sulla base, ovviamente, dell’iscrizione nei rispettivi Ordini professionali di appartenenza, dei curricula, dell’esperienza maturata in materia di abusi sessuali sui minori e sulle eventuali pubblicazioni scientifiche in materia.
3. Quali sono attualmente in Italia le Linee Guida di riferimento in Italia?
Senza ombra di dubbio, la Carta di Noto (terza versione – 2011) e le Linee Guida Nazionali (2010) rappresentano due punti fermi nel panorama nazionale.
4. Non comprendo bene la differenza tra “esperto” nominato per ascoltare il minore e il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero.
Il primo è nominato dalla Autorità Giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Pubblico Ministero) solo per l’escussione del minore nelle c.d. S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali). Egli non deve esprimersi attraverso valutazioni orali o scritte, il suo compito è esclusivamente dedicato a raccogliere la testimonianza del minore.
Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, invece, è chiamato ad accertare l’idoneità a testimoniare del minore, attraverso una serie di accertamenti consulenziali, al termine dei quali dovrà pronunciarsi sulla capacità a testimoniare del minore. Tuttavia, potrebbe essergli demandata anche la funzione di escutere il minore, all’interno della Consulenza Tecnica.
Ci troviamo nella fase delle indagini preliminari, in cui ancora il presunto abusante non è formalmente indagato e la notizia di reato è segreta (ex art. 359 c.p.p. – Atti ripetibili) oppure “quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa [90] dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici” (ex art. 360 co. 1 c.p.p. – Atti irripetibili).
5. Nell’incidente probatorio, se il minore è reticente a riferire sul presunto abuso, mi riservo la possibilità di facilitare la comunicazione attraverso l’ausilio di bambole, pupazzi, casette ecc.
Molto rischioso. L’ascolto del minore non ha alcuna finalità clinica, l’esperto non dovrebbe utilizzare strumenti “clinici” ed interpretativi per svolgere il proprio ruolo. A conferma di ciò l’intera comunità scientifica sconsiglia l’utilizzo di giochi, pupazzi e bambole quali strumenti di ausilio per facilitare il ricordo del minore. Se il minore tende a rimanere in silenzio, l’esperto potrebbe optare per l’utilizzo di disegni o di bambole/pupazzi per aiutare il teste a ricordare. Il minore, tuttavia, potrebbe disegnare scene apparentemente decontestualizzate dai presunti fatti (siamo sicuri che siano decontestualizzate?) o disegni a connotazione sessuale (siamo sicuri che si riferiscano ai presunti fatti?).
In una recente sentenza del GIP del Tribunale di Salerno (Reg. Sentenze n. 78/14):
Sono stati impropriamente utilizzati bambolotti ed altri oggetti simbolici, con l’obiettivo di impegnare il minore in un gioco di ruoli fittizio, caratterizzato dal continuo scambio tra soggetti ed oggetti, senza considerare che, a quell’età, il piccolo M. non era assolutamente in grado di gestire i ripetuti passaggi dal piano simbolico a quello reale, né era capace di discriminare e interpretare le reazioni emotive attribuite al personaggio, non avendo alcuna padronanza della funzione riflessiva della teoria della mente (ossia della capacità di discriminare ed interpretare stati d’animo propri e altrui).
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