Sto leggendo numerosi articoli sulla nota vicenda dell’inchiesta di Bibbiano riguardante i presunti affidi illeciti di bambini.
Oggi leggo questa intervista su Corriere.it e rimango sconcertato:
Perché regali e lettere dei genitori non sono mai stati consegnati ai bimbi?
«Bisogna innanzitutto entrare nella testa di uno psicoterapeuta che è assolutamente convinto che un bimbo abbia davvero subito un abuso. Allora si spiega il muro invalicabile con cui i servizi sociali di Bibbiano hanno impedito ogni forma di contatto tra genitori naturali e figli dati in affido». La riflessione arriva da una psicoterapeuta bolognese con almeno trent’anni di esperienza nel campo della tutela dei minori. Precisa: «Non ho letto le carte dell’inchiesta. Posso dire però che se un operatore ritiene che un bimbo ha subito un abuso deve cercare in tutti i modi di chiudere quella porta sempre aperta del rapporto con l’autore della violenza. Di cui magari il bimbo non si rende conto. Per questo si decide di troncare il rapporto con il familiare».

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Il contesto clinico è ben differente da quello forense.
In psicoterapia (ambito clinico) non possono essere accertati fatti giudiziari. Lo psicologo-psicoterapeuta o il medico-psicoterapeuta non valuta la veridicità dei fatti, la loro credibilità, ma lavora clinicamente sui vissuti del bambino eventualmente legati a quei fatti. Ma che quei fatti siano veri o falsi, non lo decide lo psicologo.
L’ambito clinico non è un contesto giudiziario e non può rappresentare lo spazio in cui indagare o accertare presunti abusi sessuali.
In ambito forense, invece, lo psicologo è nominato d’Ufficio solo ed esclusivamente per tre mansioni:
– in qualità di esperto per raccogliere le sommarie informazioni testimoniali del bambino
– in qualità di esperto per raccogliere le dichiarazioni testimoniali in incidente probatorio o dibattimento
– in qualità di perito per effettuare la valutazione sulla capacità a testimoniare del bambino.
In tutti e tre i casi (ambito forense) non può in nessun modo esprimersi sulla veridicità dei fatti, la loro compatibilità con presunti stati di disagio psicologico, la credibilità delle dichiarazioni.
L’Autorità Giudiziaria è l’unica preposta a stabilire se un abuso sessuale si è verificato o meno.
Inoltre, lo psicologo-psicoterapeuta non può indagare o accertare presunti abusi sessuali non solo perché il contesto clinico e forense non glielo permettono, ma per un’altra semplice ragione: non ne ha le competenze.
Lo psicologo, sia in ambito clinico sia in ambito forense, non può assumere il ruolo di investigatore né può ricevere una delega esplicita/implicita dall’Autorità Giudiziaria di validare le dichiarazioni dei bambini sui presunti fatti oggetto d’indagine.
Ritornando all’intervista:
«Bisogna innanzitutto entrare nella testa di uno psicoterapeuta che è assolutamente convinto che un bimbo abbia davvero subito un abuso. Allora si spiega il muro invalicabile con cui i servizi sociali di Bibbiano hanno impedito ogni forma di contatto tra genitori naturali e figli dati in affido»
In che contesto ci troviamo, clinico o forense? In entrambi, lo psicologo-psicoterapeuta può farsi un’idea se l’abuso c’è stato o non c’è stato, è normale. Ma non è “normale” se esplicita la sua idea da un punto di vista professionale. Ripetita iuvant: non è compito dello psicologo, in nessun contesto, esprimersi sulla verità dei fatti o sulla loro credibilità.
«Non ho letto le carte dell’inchiesta. Posso dire però che se un operatore ritiene che un bimbo ha subito un abuso deve cercare in tutti i modi di chiudere quella porta sempre aperta del rapporto con l’autore della violenza. Di cui magari il bimbo non si rende conto. Per questo si decide di troncare il rapporto con il familiare»
L’operatore (psicologo, educatore, assistente sociale ecc.) devono attenersi alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Inquietante l’espressione “deve cercare in tutti i modi di chiudere quella porta sempre aperta con l’autore della violenza“. Davvero inquietante: “deve cercare in tutti i modi“. Quali sono questi modi?
Inoltre, fino alla condanna, si deve parlare di presunta violenza.
Il rischio concreto è anche il seguente: immaginiamo che gli operatori (quali?) trattino un caso di presunto maltrattamento come realmente accaduto ancor prima della condanna. Il bambino viene allontanato, dato in affidamento e mandato in psicoterapia per curarsi.
L’Autorità Giudiziaria, successivamente, assolve i genitori dall’accusa: non c’è stato alcun maltrattamento. A questo punto, che si fa? Chi lo dice al bambino?
E’ giusto attivare ordini di protezione in caso di sospetti abusi/maltrattamenti, ma è necessaria tanta cautela. In ogni caso, gli operatori, nessuno di loro, può essere delegato dall’Autorità Giudiziaria a verificare l’esistenza o meno dei presunti fatti. E nessuno di loro, autonomamente, può assumere decisioni o esprimersi sui fatti.
Meno potere agli psicologi, medici e assistenti sociali e più assunzione di responsabilità da parte dell’Autorità Giudiziaria.

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