Buongiorno Dottoressa Psicologa,
vorrei che valutasse le mie capacità genitoriali.

Sarebbe mai possibile immaginare che un genitore facesse accesso spontaneo ad un Consultorio familiare o ad un Centro di Salute Mentale con una richiesta del genere?
Nei Servizi ad accesso tramite impegnativa medica che si rifanno al nomenclatore del Ministero della Salute la voce “valutazione capacità genitoriali” nemmeno esiste.

Chiaramente si tratta di una richiesta che può solo pervenire dal Tribunale nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli. Il Tribunale, ieri da prassi, oggi per mezzo dell’Art. 473-bis.27 c.p.c., demanda ai Servizi sanitari la valutazione delle capacità genitoriali.

Tuttavia, la valutazione ha una finalità giudiziaria, non sanitaria. Il committente è il Giudice, non il genitore. Il Dirigente Psicologo si troverebbe ad effettuare valutazioni cliniche non con una finalità di cura, ma con una finalità di giudizio: lo psicologo giudicante.
Nella clinica si sospende il Giudizio, mentre l’ambito giudiziario si fonda esclusivamente sul giudizio, inteso come monitoraggio, controllo e accertamento delle persone coinvolte. Se queste non rispettano determinati criteri (soggettivi ed oggettivi) subiranno conseguenze civili e anche eventualmente penali.

La valutazione delle capacità genitoriali deve ritornare ad essere un’attività tipicamente giudiziaria, supportata eventualmente dal CTU e dai Servizi Sociali.

Il Servizio sanitario non può esprimersi in termini di capacità/incapacità genitoriale.
Questo giudizio spetta all’Autorità Giudiziaria.

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