“L’indicazione, da parte del perito, ai sensi dell’art. 229 comma 1 c.p.p., del giorno, dell’ora e del luogo in cui inizierà le operazioni peritali costituisce una garanzia tassativamente prevista, onde, qualora intervengano variazioni rispetto alla detta indicazione, il perito è tenuto a darne comunicazione anche al difensore, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui al comma 2 del cit. art. 229 c.p.p., il quale nel prevedere la semplice comunicazione, senza formalità, alle parti presenti, si riferisce alla eventuale “continuazione” delle operazioni già iniziate e non può, quindi, trovare applicazione in caso di modifica unilateralmente decisa dal perito non nel corso delle operazioni ed in presenza, almeno virtuale, delle parti, ma prima che le operazioni stesse abbiano inizio (principio affermato con riferimento a perizia disposta in sede di procedimento di sorveglianza)”.
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