Cassazione I sez. Civile, ordinanza n. 29690, pubblicata il 19 novembre 2024, Pres. Acierno, Rel. Iofrida
Le sanzioni per i genitori inadempienti: un approfondimento sull’art. 709-ter c.p.c. e il 614-bis c.p.c.
Nel diritto di famiglia, la tutela del minore è un principio cardine. Per questo motivo, il legislatore ha previsto una serie di strumenti volti a garantire il rispetto dei suoi diritti, soprattutto nell’ambito dell’affidamento e della responsabilità genitoriale. Tra questi strumenti, spiccano le sanzioni disciplinate dall’art. 709-ter c.p.c. e le misure coercitive indirette di cui all’art. 614bis c.p.c., che possono essere applicate in caso di gravi inadempienze o comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori.
Art. 709-ter c.p.c.: le sanzioni per i genitori inadempienti
L’art. 709-ter c.p.c., recentemente abrogato e sostituito dal nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia, prevedeva una serie di sanzioni applicabili ai genitori che, con il loro comportamento, arrecavano pregiudizio al minore o ostacolavano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento. In particolare, il giudice poteva:
- Ammonire il genitore inadempiente: si tratta di un richiamo formale, una sorta di “cartellino giallo” che il giudice può utilizzare per richiamare il genitore al rispetto dei suoi doveri.
- Disporre il risarcimento dei danni: se l’inadempimento del genitore ha causato un danno al minore o all’altro genitore, il giudice può ordinare il risarcimento del danno.
- Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: la sanzione pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, è una misura più incisiva dell’ammonimento e serve a punire comportamenti particolarmente gravi.
Art. 614-bis c.p.c.: le misure coercitive indirette
L’art. 614bis c.p.c. introduce le misure coercitive indirette, note anche come “astreintes”. Si tratta di una somma di denaro che il giudice può imporre al genitore inadempiente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La funzione delle astreintes è essenzialmente preventiva: spingere il genitore ad adempiere ai suoi obblighi per evitare di incorrere in una sanzione economica.
L’applicazione combinata dell’art. 709-ter c.p.c. e dell’art. 614-bis c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 709-ter c.p.c. e l’art. 614-bis c.p.c. non sono in contrasto tra loro, ma possono essere applicati congiuntamente. In altre parole, il giudice può sia sanzionare un genitore per un inadempimento già verificatosi (art. 709-ter c.p.c.) sia imporgli una misura coercitiva indiretta per prevenire future violazioni (art. 614-bis c.p.c.).
La Riforma Cartabia e il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c.
Con la Riforma Cartabia, l’art. 709-ter c.p.c. è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. La nuova disposizione, pur ricalcando in gran parte la precedente, introduce alcune novità significative, tra cui:
- La possibilità per il giudice di adottare d’ufficio le misure coercitive indirette, senza necessità di istanza di parte.
- L’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni, che ora possono essere applicate anche in caso di gravi inadempienze di natura economica.
- L’introduzione del risarcimento del danno a favore del minore come sanzione autonoma e indipendente.
Ecco l’articolo riscritto con riferimento sintetico alla vicenda della sentenza della Cassazione:
Sanzioni per genitori inadempienti: un caso pratico
Il caso trattato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 29690/2024 offre un esempio concreto di come le sanzioni previste dall’art. 709-ter c.p.c. (ora art. 473bis.39 c.p.c.) e le misure coercitive indirette di cui all’art. 614bis c.p.c. possano essere utilizzate per tutelare l’interesse del minore.
Nella vicenda in questione, la Corte d’Appello aveva disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, a causa dei comportamenti ostruzionistici di quest’ultima nei confronti del padre, che avevano impedito il corretto esercizio del diritto di visita.
La Cassazione, pur confermando la decisione della Corte d’Appello, ha accolto il ricorso del padre nella parte in cui chiedeva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 709-ter c.p.c. nei confronti della madre. La Corte ha infatti ritenuto che il comportamento della madre, ostruzionistico e pregiudizievole per il minore, giustificasse l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In sintesi, il caso esaminato dalla Cassazione evidenzia come:
- Le sanzioni previste dall’art. 709-ter c.p.c. (ora art. 473-bis.39 c.p.c.) possono essere applicate anche in caso di comportamenti ostruzionistici che impediscono il corretto esercizio del diritto di visita.
- Le misure coercitive indirette di cui all’art. 614-bis c.p.c. possono essere utilizzate per prevenire future violazioni e garantire il rispetto delle decisioni del giudice.
- La tutela del minore è il principio cardine che guida l’applicazione di queste misure.
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