Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo 2015 – 12 maggio 2016, n. 9780 – Pres. Ragonesi, Rel. Nazzicone
L’art. 15, secondo comma, ultima parte, l. n. 184 del 1983 prescrive che deve essere sentito “il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento“. Secondo il principio anche di recente affermato da questa Corte, il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687). Invero, l’audizione è adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell’art. 6 convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238).
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