Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2019 – 6 marzo 2019, n. 6535
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Invero l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i
genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sè solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera
conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento
condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può
assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad
alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e,
dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
In proposito, va ribadito che “In tema di affidamento dei figli nati fuori del
matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la
sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice
conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta
da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma
anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro
genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso
dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del
minore presso ciascun genitore.”(Cass. n. 24526 del 02/12/2010).

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One Comment

  1. McMurphy 17 Aprile 2019 at 13:47

    Il Tempo (ed. Nazionale) del 31/03/19 pag. 21
    Letteredelladomenica
    Giustizia
    I problemi dell’affido condiviso
    Gentile direttore, il Tribunale di Catanzaro ha recentemente posto i casi in cui è possibile sentenziare l’affido condiviso (a secondo dell’età del minore, degli impegni lavorativi di ciascun genitore, della disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli).Ciò è in parte condivisibile. V’è da rilevare che l’età del figlio non conta potendosi procedere anche in età superiore ai 18 anni (periodo universitario) cosi come in età infantile. Se uno dei due genitori non lavora poi questi avrà maggiore spazio nelle frequentazioni col figlio. La procedibilità sarà fattiva maggiormente in presenza di una vicinanza delle abitazioni dei due genitori. Silvio Pammelati (Roma)

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