Corte di Cassazione, sez. I^ Civile, ordinanza 1° – 28 luglio 2020, n°16125
(Presidente Genovese – Relatore Terrusi)
I. – col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c.
per avere la corte d’appello omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni; col secondo motivo denunzia l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 337-ter c.c. e art. 132 c.p.c., a proposito dell’affermazione secondo cui non vi sarebbero state a sostegno della posizione di essa madre motivazioni diverse da quelle ancorate alla tenera età del bimbo, a fronte di disagi non opportunamente documentati: invero la ricorrente assume di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età;
II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile; questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore; nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19);
III. – nella concreta fattispecie la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti; di contro la corte d’appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento

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