Cass. Pen. Sez, VI, sentenza n. 23830/19, Pres. Paoloni, Rel. Criscuolo
Genitore condannato ex art. 388 c.p.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che eludere significa frustrare, rendere vane le legittime aspettative dell’altro genitore, anche mediante una mera omissione, e che il genitore affidatario è tenuto a favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, gli incontri tra il figlio e l’altro genitore, essendo entrambe le figure centrali per la crescita del minore: ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.
Si ringrazia La Legge per Tutti.

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