Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 febbraio 2012, n. 5365
Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 18 febbraio 2010 ha confermato l’assoluzione di M..P. dai delitti di maltrattamenti e violenza privata a lei ascritti escludendo l’abitualità di maltrattamenti ed il dolo del reato, essendo risultato che le condotte aggressive della madre nei confronti dei figli erano limitate all’occasione in cui questi sentivano per telefono o incontravano il padre dal quale la donna si era separata, e che tali condotte costituivano conseguenza del disagio psichico creato alla stessa per effetto della separazione. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso quella Corte d’appello lamentando vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa rispetto alle risultanze pur richiamate nella sentenza. In particolare si rileva che la Corte, pur dando atto che le condotte poste in essere dall’imputata per impedire i figli di vedere il padre integravano appieno il reato di violenza privata, è giunta all’esclusione della responsabilità anche da tale imputazione.
Analoghe contraddizioni emergono riguardo il delitto di maltrattamenti, poiché nella pronuncia impugnata è evidenziato che la figlia, proprio a seguito di tale condotta, aveva deciso di andare a vivere con il padre, mentre nel verbale di separazione emergeva la grave conflittualità che aveva indotto a mutare l’affidamento della ragazza, autorizzando visite della madre solo in ambienti sicuri. Da ultimo si osserva che nella sentenza si riconosce l’atteggiamento aggressivo dell’imputata, inspiegabilmente escludendo la ricorrenza del reato, motivo per il quale si sollecita l’annullamento della pronuncia impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. L’esame della pronuncia invero, se da un canto consente di accertare la presenza di una coerente motivazione riguardo l’esclusione del delitto di maltrattamenti, per la cui configurazione è essenziale la presenza di condotte abituali che realizzano il comportamento prevaricatore e volutamente vessatorio cui è finalizzata la soggezione dell’altro, per contro non permette di ravvisare una motivazione riguardo l’esclusione della violenza privata contestata.
Al contrario l’esame della sentenza consente di rilevare una contraddizione insanabile nello sviluppo motivazionale, dove da atto della realizzazione da parte della P. di pressioni all’indirizzo dei figli, volte ad impedire loro di vedere il proprio padre, che astrattamente rientrano a pieno titolo nel paradigma normativo del delitto di violenza privata, rispetto al quale tuttavia si è pervenuti all’assoluzione senza indicazione di alcuna motivazione. 2. In senso contrario deve invece concludersi per quel che riguarda il delitto di maltrattamenti, poiché la decisione assolutoria non è fondata sulla negazione degli episodi aggressivi, di cui vi è prova in atti, ma sull’esclusione dell’elemento costitutivo dell’abitualità di tali condotte, necessario per inquadrarli in un regime di vita vessatorio finalizzato a mortificare la personalità del soggetto passivo, che caratterizza la figura criminosa in esame, consentendo di differenziarne la rilevanza giuridica rispetto alla valenza dei singoli comportamenti realizzati (per tutte Sez. 6, Sentenza n. 27048 del 18/03/2008, dep. 03/07/2008 imp.D.S., Rv. 240879), esclusione illustrata in maniera logica ed esauriente con il richiamo alla delimitazione di tali episodi nel tempo, in correlazione con la situazione di disgregazione familiare, corretta in diritto, che risulta illustrata in fatto in maniera coerente e non contraddittoria, non posta in dubbio nella sua rispondenza agli atti neppure dalle argomentazioni contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio. 3.
In ragione di quanto esposto, esclusa la fondatezza del ricorso quanto al reato di maltrattamenti, deve disporsi l’annullamento della pronuncia impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 610 cod. pen. con rinvio per nuova pronuncia sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M. Annulla, limitatamente al reato di cui all’art. 610 cod. pen. la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.

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