Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 3028/2020 – Pres. Giancola, Rel. Tricomi
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 737 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte di appello omesso la motivazione del rigetto delle censure mosse rispetto alle contraddizioni della CTU senza che le stesse siano state compiutamente esaminate. Tale omissione, a parere della ricorrente, avrebbe manipolato ed esercitato condotte coercitive nei confronti della figlia minore, facendone discendere la modifica del regime di affidamento condiviso in esclusivo a favore del padre, laddove dalle stesse, invece, avrebbero dovuto essere colti i molteplici segnali di inattendibilità della minore, circa la preferenza manifestata al trasferimento presso il padre ed il giudizio negativo formulato a carico della madre.
3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la complessiva ratio decidenti.
La Corte territoriale ha dato conto dell’accurato approfondimento delle dinamiche personali ed interpersonali che hanno coinvolto la minore, attraverso plurime e ripetute consulenze tecniche, ascolti della minore, esame di registrazioni audio e trascrizione di messaggi su richiesta della stessa ricorrente, ed ha condiviso la conclusione del provvedimento reclamato secondo il quale la tesi materna del rifiuto della figlia ad andare a vivere con il padre – in ragione delle minacce da questi subite – risultava smentita, essendo risultata attendibile la minore proprio quando aveva riferito della induzione messa in atto dalla madre per farla mentire, su cui si appunta – contestandola – la censura.
La statuizione tuttavia risulta integrata in maniera decisiva, dalla precisazione che la decisione concernente la collocazione della minore presso il padre è stata presa prescindendo dalle preferenze esplicitate dalla minore, in ragione della “..saliente considerazione del suo positivo inserimento familiare e relazionale presso il padre, confermata dai CCTTUU che hanno di contro espresso elementi dubitativi in ordine all’adeguatezza del contesto familiare materno, segnalando il disagio della bambina in ragione del suo pressoché totale affidamento a persone estranee”

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