Ordinanza Cassazione Civile, I sez., n. 05558/22 depositata il 28 febbraio 2022, Pres. Valitutti, Rel. Terrusi

Ordinanza Cass n_ 65382022N

VI – Ora questa Corte a più riprese ha affermato che ove un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei fatti suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita e serena (v. Cass. n. 6919-16, Cass. n. 13217-21).
Non si può affermare – come invece la corte d’appello apoditticamente ha fatto – che la riscontrata esistenza di una sindrome del genere debba essere indagata senza poi effettivamente indagarla.
Né si può avallare la superficiale valutazione di sofferenza della minore a stare col padre in mancanza di una chiara considerazione dei riferiti elementi di fatto, chiaramente desuimibili dalle ctu, pur menzionate in sentenza, potenzialmente idonei a sostenere che quella sofferenza fosse stata indotta dal comportamento della stessa madre.
Difatti tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva – come detto – anche e proprio la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

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