Penale Sent. Sez. 1 Num. 27115 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 18/06/2020
Depositata il: 29/09/2020
1.3.3.8 n ricorso denuncia poi carenze ed illogicità motivazionali
della sentenza impugnata in ordine alla consulenza tecnica della difesa,
occupatasi del behavioural screening, ossia della coerenza tra il contenuto
delle espressioni verbali utilizzate da X nel corso delle sue
deposizioni ed il linguaggio del corpo in quel contesto, dalla quale sarebbero
emerse numerose contraddizioni significative della non veridicità delle sue
dichiarazioni.
Il tema è stato affrontato dalla Corte di appello, che in termini
perfettamente logici ed ampiamente giustificati, ha ritenuto di non poter
assegnare nessuna valenza dimostrativa all’indagine condotta dalle
ausiliarie del consulente tecnico della difesa. Premesso che tale disciplina
non è dotata di solide basi scientifiche e che la sua validità è discussa tra gli
esperti, ha escluso che il giudizio espresso possa assumere un valido
significato per sostenere che X ha mentito. Sul presupposto
dell’inesistenza di un linguaggio del corpo universale, presente in modo
costante e ripetitivo in ciascuna persona, come tale riconoscibile, ha
ritenuto fatale per l’attendibilità delle considerazioni difensive l’omesso
studio dei movimenti e della gestualità specificamente riferibili al soggetto
considerato, che le ausiliarie del dr. Mansutti non avevano incontrato di
persona, ma esaminato nei soli filmati realizzati nel corso delle informazioni
rese dal teste, nonché il mancato esame della sua personalità e del contesto
specifico in cui il suo narrato era stato raccolto. Al contrario, il suo
linguaggio gestuale è stato interpretato alla luce di un non meglio
identificato codice ed in modo avulso dalla personalità, dal carattere, dalle
esperienze di vita, dallo stato d’animo e dalle situazioni idonee ad influire
sulla sfera emotiva. Inoltre, sempre secondo quanto esposto in sentenza,
con tale discussa metodica si è preteso di formulare un giudizio di
attendibilità della fonte dichiarativa, che compete in via esclusiva al giudice
di merito e non è delegabile ad un perito o consulente di parte.

La difesa contrappone a tali rilievi la mera apparenza della
motivazione che ha ritenuto non attendibile sul piano scientifico l’indagine
denominata behavioural screening, in quanto: a) esiste ed è attendibile un
repertorio di espressioni comportamentali innato ed individuabile in
determinate contrazioni muscolari, sicché è possibile individuare espressioni
non verbali associate alle emozioni invariabili ed universali; b) tali
comportamenti universali difficilmente possono essere controllati in modo
volontario; c) l’indagine sulla personalità costituisce settore non coinvolto
con lo studio del linguaggio del corpo; d) l’ordinamento giuridico non vieta
l’utilizzo di tecniche impiegate per valutare l’attendibilità del contributo
dichiarativo, come riconosciuto in una precedente sentenza della Corte di
cassazione, sez. 3, n. 15891 del 2016.
Le censure sono infondate ed in parte persino inammissibili perché
genericamente formulate e prive di adeguato riscontro.
In primo luogo, il ricorso prescinde totalmente dall’illustrare anche
nel suo aspetto meramente enunciativo il giudizio che sarebbe stato
espresso dalle ausiliarie del consulente di parte dr. Mansutti in ordine al
linguaggio gestuale di X, lasciando soltanto intendere come lo
stesso non sarebbe coerente con il contenuto informativo delle sue
locuzioni. Inoltre, si ignorano del tutto le ragioni di tale severo giudizio, che
nemmeno nelle sue riassuntive conclusioni è citato in ricorso, mentre la
relazione non è stata prodotta in allegato e nemmeno integralmente
trascritta, restandone così preclusa a questa Corte la valutazione.
La difesa ha, invece, prodotto la trascrizione dell’esame della
dr.ssa Jelovcic, ausiliaria del dr. Mansutti, condotto dal G.u.p. del Tribunale
di Udine nel giudizio di primo grado, la cui attività professionale è stata da
costei riassunta nella collaborazione con l’Università degli studi di Trieste ed
i cui titoli di qualificazione scientifica sono stati dichiarati nello studio dei
sistemi di codifica e decodifica del comportamento motorio gestuale e della
mimica facciale secondo la metodica denominata Facial Action Coding
System e della tecnica di misurazione dei tempi di reazione in risposta a
frasi che descrivono eventi autobiografici, denominata Autobiographical
Implicit Association Test, con la precisazione che nel presente procedimento
la stessa si è occupata dell’aspetto giuridico, ossia dell’applicabilità di queste
tecniche al processo penale.
Ebbene, quanto al punto a) delle contestazioni difensive, anche la
predetta testimonianza non offre valido riscontro dell’esistenza di una base
scientifica attendibile ed accreditata delle tecniche che sarebbero state
impiegate. Nulla è dato conoscere al riguardo e nessun elemento valutabile
è stato offerto nemmeno in ricorso, limitatosi a richiamare l’elaborazione di
un “repertorio di espressioni comportamentali”, da utilizzare quale
parametro cui rapportare la mimica e la gestualità del dichiarante con la
citazione di alcuni autori, sfornita di riscontri e della relativa produzione
documentale. Pur nella condivisa consapevolezza che ogni sapere scientifico
presenta in sé un margine di fallibilità ed offre risposte in termini
probabilistici, nel caso specifico soltanto un’adesione fideistica e supina
potrebbe condurre a recepire valutazioni del tutto immotivate quanto ai
criteri applicati di individuazione dell’universalità del linguaggio corporeo ed
alla loro affidabilità sul piano oggettivo. Altrettanto è a dirsi quanto
all’argomentazione di cui al punto b) delle deduzioni difensive: restano
ignote e non spiegate le ragioni per le quali i presunti comportamenti
universali, di ignota identificazione, non possano essere controllati in modo
volontario dal soggetto che rende dichiarazioni e quindi non possano
condurre ad esiti falsati.
Quanto al punto c) dei predetti rilievi, non è comprensibile in
quali termini la personalità e l’emotività individuali non possano influenzare
anche il comportamento gestuale della persona: il ricorso cita un passaggio
della consulenza di parte in cui si tratta del “repertorio comunicativo”
soggettivo, composto da movimenti facciali o motorio-gestuali, le c.d.
baselines, da studiare prima dell’analisi degli atteggiamenti non verbali, ma
prescinde completamente dall’indicare in cosa consistano tali presupposti,
quali siano stati riscontrati nella testimonianza di X e quale
rilevanza possano assumere nel caso specifico.
Resta, infine, da aggiungere che, in ordine al già avvenuto
riconoscimento della legittimità di tecniche analoghe a quelle impiegate dal
consulente di parte, l’osservazione della Corte di appello sulla non
pertinenza del metodo denominato CBCA è insuperabile: il caso affrontato e
risolto da Cass., sez. 3, n. 15891 del 17/1/2015, dep. 2016, C, rv. 266629,
riguardava reati sessuali commessi in danno di minore, della cui capacità a
testimoniare si era discusso e si era acquisita positiva evidenza mediante i
criteri di validazione forniti dal sistema Statement Validity Analysis, che
però consiste in una. tecnica del tutto diversa da quella impiegata nel
behavioural screening, consistente nell’analisi del contenuto della
deposizione in base ai criteri CBCA e non del linguaggio corporeo non
verbale, che era stata applicata per la diversa finalità processuale della
verifica della veridicità della testimonianza resa da un soggetto minore di
età, ossia in condizioni di immaturità psicofisica.
I superiori argomenti inducono ad escludere che le valutazioni
negative espresse dalla Corte di appello presentino profili di manifesta
illogicità o insufficienza esplicativa.
Osserva il Collegio che in linea di principio l’ordinamento non
vieta il ricorso ad un accertamento basato su metodo scientifico che non è
ancora stato riconosciuto come attendibile dalla comunità degli studiosi
della materia, ma pretende che i relativi principi teorici siano verificabili
nella loro affidabilità tecnico-scientifica e siano verificati nella loro concreta
applicazione al caso anche in riferimento alla qualificazione professionale
dell’esperto, secondo gli ordinari indici di riscontro.
Il ricorso al sapere scientifico nell’ambito processuale penale si
giustifica per la necessità di un apporto di conoscenze che non costituiscono
patrimonio del giudice, né oggetto di competenze ordinarie diffuse nella
collettività ed appronta uno strumento indispensabile per l’accertamento
degli accadimenti sul piano fattuale. Il compito del giudice di merito, al
quale non è consentito ergersi ad autore della legge scientifica necessaria
per la pronuncia sulla responsabilità penale, né di arbitro compositore di contrasti tra esperti sul piano del riconoscimento della fondatezza di una
teoria rispetto ad altra, si esplica nella valutazione critica del sapere
scientifico introdotto nel processo, da condurre mediante la duplice verifica
circa l’affidabilità della tesi che fornisce i criteri inferenziali, propugnata dal
perito o dal consulente tecnico e dell’autorità scientifica dell’esperto (Sez.
U., n. 9163 del 25/01/2005, Raso, rv. 230317; sez. 4, n. 45935 del
13/06/2019, PG, rv. 277869; sez. 4, n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017, Pc
in proc. Bordogna ed altri, rv. 270384; sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010,
Cozzini ed altri, rv. 248943).
Sotto il primo profilo, secondo l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, è necessario fare ricorso ad una pluralità di
indici, significativi dell’attendibilità della teoria, come elaborata negli studi
che la sostengono, ossia alle basi fattuali sulle quali è condotta la ricerca,
all’ampiezza, al rigore ed all’oggettività del metodo, al grado di riscontro
che i fatti riconoscono alla tesi, alla sua capacità esplicativa, al grado di
consenso che riscuote nella comunità scientifica nella consapevolezza che
l’adesione unanime di tutti gli studiosi ad una tesi è evento molto raro.
Quanto al secondo, è richiesta la verifica circa l’identità, l’autorevolezza, la
qualificazione professionale, l’indipendenza del soggetto che ha condotto la
ricerca. Rispetto alla complessa indagine così tratteggiata, il sindacato
esercitabile dalla Corte di cassazione non riguarda il giudizio
sull’attendibilità del sapere scientifico utilizzato o meno per la decisione
giudiziale di merito, ma soltanto la razionalità delle valutazioni espresse in
sentenza e la correttezza metodologica che le ha determinate.
Ebbene, raffrontata con i criteri così riassunti, la decisione
impugnata non presenta vizi di sorta perché conclusivamente la
prospettazione difensiva si basa su una consulenza di parte, rispetto alla cui
svalutazione il ricorso non ha potuto dimostrare, né l’errore giuridico
sotteso, né qualsiasi vizio motivazionale. Va dunque ribadito il seguente
principio di diritto: “In tema di prova scientifica, il giudice può porre a
fondamento della propria decisione una teoria non sottoposta al vaglio della
comunità scientifica o non ancora accreditata, purché sia documentata la
base scientifica dell’indagine condotta, gli studi pregressi, i fondamentali
criteri oggettivi ed i riscontri fattuali che la supportano, nonché le
credenziali di professionalità, qualificazione, indipendenza degli autori”.
E’ sufficiente al riguardo considerare le espressioni utilizzate dalla
dr.ssa Jevlovic nel corso del suo esame, le cui trascrizioni sono allegate al
ricorso ed in tali termini consultabili da parte di questa Corte, laddove
segnala nella gestualità di X l’assenza di paura,
l’atteggiamento dominante, i movimenti tipici dell’attacco e non della difesa
o della sottomissione, le incongruenze descrittive delle reciproche posizioni,
sua e della nuora, al momento dell’accoltellamento, l’assenza di particolari
sul ferimento e sulle sensazioni fisiche avvertite, l’insicurezza o la negazione
gestuale di quanto dichiarato: si tratta di affermazioni apodittiche, prive di
qualsiasi illustrazione dei parametri utilizzati e quindi di spiegazione
razionale, comprensibile e verificabile, che di frequente sconfinano
nell’analisi del contenuto dichiarativo della testimonianza e nel confronto
con altri dati processuali, ossia in un campo del tutto estraneo all’oggetto ed
alla finalità della consulenza stessa. Inoltre, evidenziare, come è stato fatto
nel corso dell’esame della dr.ssa Jevlovic, mimica segnalata come
incompatibile con le sensazioni di dolore provate dalla vittima significa
ignorare deliberatamente che il dichiarante, comunque si voglia ricostruire
ed interpretare il dato oggettivo, aveva realmente subito un feroce
accoltellamento con modalità repentine ed impreviste, che non possono non
avere cagionato dolore e timore in chi le ha subite. Tale rilievo rende ancor
più evidente come l’analisi condotta sia inattendibile e priva di qualsiasi
contenuto di scientificità.

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