Cassazione, Prima civile, n. 17903 pubblicata il 22 giugno 2023, Pres. Genovese, Rel. Caprioli.
Tribunale: Vibo Valentia
Corte Appello: Catanzaro
Cassazione boccia la conferma del primo grado da parte della Corte d’Appello di Catanzaro nel prescrivere un trattamento psicologico alla madre.
Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 e 32 Costituzione, attesto che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (cass. n. 13506 del 01/07/15).
Analogamente nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre-figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 Costituzione.
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