Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 13274/19, Pres. Giancola, Rel. Iofrida.
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A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale – come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo – il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/97) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (cass. 1652/12; Cass. 17324/05). […]
La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la madre ed i servizi sociali; […]
La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa-famiglia, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell’ottica di assicurare l’esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità.
COMMENTO
Il ragionamento della Corte è pianamente condivisibile.
E’ fondamentalmente errato parlare ancora di diagnosi di PAS e basare su questo concetto gardneriano le valutazioni peritali.
Non è possibile diagnosticare una sindrome di alienazione parentale: “…il comportamento materno aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre…“.
Diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre: che significa?
Ancora molti CTU si esprimono in termini di diagnosi di PAS utilizzando i criteri di Gardner.
Niente di più fuorviante, così come la Cassazione giustamente afferma.
Inoltre, per valutare l’incapacità genitoriale di uno dei due genitori servono indagini peritali molto approfondite e motivazioni convincenti anche per suggerire l’allontanamento del figlio dal genitore dominante.
E’ necessario valutare pro e contro di ogni opzione possibile e solo successivamente suggerire al Tribunale quella più funzionale alla tutela dei diritti del figlio.
Il concetto di alienazione parentale (per tanti consulenti ancora PAS) è molto complesso e non può essere applicato tout court ad un procedimento, ma sono necessarie doverose valutazioni approfondite vagliando ogni ipotesi dietro al rifiuto del figlio di incontrare un genitore.
Un’ultima considerazione.
Il figlio del caso in questione all’epoca aveva 13 anni.
A quest’età, superati i 12, è caldamente sconsigliato qualsiasi provvedimento di allontanamento dalla figura del genitore dominante: il rischio è procurare ulteriori danni alla salute del figlio.
Sono il primo a criticare la teoria della PAS e i CTU/CTP che la utilizzano.
Il modello teorico dell’alienazione parentale si è evoluto negli anni. E’ inaccettabile che si sostengano ancora oggi la PAS e i criteri di Gardner.
L’alienazione parentale è un processo psicologico, non una diagnosi.
L’alienazione parentale non è una sindrome.
L’alienazione parentale è una violenza psicologica.
Rilevare l’alienazione parentale non significa automaticamente poter suggerire/disporre un provvedimento giudiziario di allontanamento del figlio dal genitore dominante. Sono necessarie alcune valutazioni tra cui: l’età del figlio, la complessità del rifiuto e le risorse e i limiti del genitore rifiutato.
L’incapacità del genitore dominante non può e non deve corrispondere all’automatica capacità del genitore rifiutato.
Ne parliamo abbondantemente in questo recente libro (marzo 2019):

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