Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 27773/22, Pres.-Rel. Acierno

6.1 La determinazione adottata ha prodotto la privazione del pieno esercizio del diritto di difesa ad una sola parte nello svolgimento dello snodo più rilevante e delicato dell’indagine peritale, ovvero il colloquio con la minore. A riguardo deve evidenziarsi che al ctu deve essere lasciata un’ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell’indagine e a garantire la riservatezza delle parti ove imposto dalla legge ma tale libertà di conduzione dell’indagine (autorizzata e condivisa con il giudice) non può determinare la violazione del principio del contraddittorio. Nella scelta il ctu, anche attraverso l’indicazione del giudice che del contraddittorio è il principale custode, non deve trascurare la necessità di non privare una o più parti del diritto di difesa. […] Ma anche altre modalità potevano essere scelte salvo quella della privazione della partecipazione diretta od a distanza di una sola parte, trattandosi di un vulnus che non può essere colmato con l’audiregistrazione perché lo strumento, peraltro insufficiente ins é in quanto privo della rappresentazione visiva dell’andamento del colloquio, non colma la forte disparità determinatasi nel dispiegamento del diritto di difesa.

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