Cassazione penale, VI sez, sentenza n. 28980/22, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini

4.2 Egualmente corretta risulta, ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la valorizzata strumentalizzazione della minore nell’ambito della vicenda caratterizzata da aspra conflittualità ed in cui è stato impedito al padre di trascorrere del tempo con la propria figlia. Non sembra inutile ribadire, inverto, che la sussistenza di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cp può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni ritenute preponderanti della propria decisione attraverso un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente argomentata, non essendo necessario confutare ogni elemento prospettato come favorevole dalla parte ai fini della concessione delle attenuanti.

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