Nelle CTU relative ai contenziosi di separazione e affidamento può capitare che un genitore (o entrambi) decida di non essere sottoposto alla somministrazione dei test psicologici proposta dal CTU.
“Gentile CTU, non voglio che lei esamini la mia personalità e non voglio essere sottoposto alla somministrazione di test psicologici. Voglio poter scegliere autonomamente e liberamente il professionista sanitario a cui rivolgermi per una diagnosi medica o psicologica. Per il resto, mi rendo disponibile, mi chieda quello che vuole“.
Una piccola premessa. Ormai le Consulenze Tecniche d’Ufficio sono diventate delle prestazioni di natura sanitaria in cui il Consulente d’Ufficio effettua indagini psicologiche che debordano abbondantemente dai confini del suo mandato. Esame di personalità e test psicologici sono ormai diventate attività imprescindibili per valutare le capacità genitoriali.
Tuttavia, come descritto ampiamente in questo sito, tali indagini appaiono del tutto illegittime e prive di qualsivoglia correlazione scientifica: la salute mentale cosa c’entra con la capacità genitoriale?
Sarebbe possibile recuperare ampia letteratura scientifica (straniera) che in qualche modo dimostra tale correlazione, ma tali studi non sono effettuati in Italia in cui è assente una definizione scientifica univoca e condivisa del concetto di “capacità genitoriale”. Cosa si intende?
In realtà, la “capacità genitoriale” è un concetto che richiama il diritto del figlio ex art. 337-ter co. 1 c.c., per cui è una definizione giuridica, non psicologica.
L’art. 30 della Costituzione parla di “incapacità” del genitore: si parte da una presunta capacità genitoriale di rispettare i diritti dei figli nei casi di separazione pertanto sarebbe necessario dimostrare il contrario, cioè l’incapacità.
Tornando alla domanda iniziale, se un genitore non volesse sottoporsi all’esame di personalità/somministrazione di test psicologici, cosa potrebbe accadere?
Ipotesi:
– il CTU potrebbe concludere per una incapacità genitoriale perché il genitore si è sottratto all’esame di personalità (magari previsto dal quesito peritale). Se si sottrae allora vuol dire che nasconde qualcosa, se nasconde qualcosa il figlio è a rischio. Questo il ragionamento alla base di molte Consulenze. Il nocciolo della questione è un altro: il genitore non si sottrae alla Consulenza, ma non vuole che il CTU effettui diagnosi psicologica. Secondo l’art. 32 della Costituzione ogni individuo non può subire trattamenti sanitari (di questo si tratta) contro la propria volontà. Il CTU sarebbe chiamato a motivare qual è la correlazione tra diniego del genitore all’esame di personalità e incapacità genitoriale.
– Il Giudice potrebbe assumere decisioni ex art. 116 co. 2 c.p.c., ma le “ispezioni” ordinate nella CTU appaiono confliggenti con l’art. 32 della Costituzione e con i principi contenuti nella legge sul Consenso Informato (n. 219/17 art. 1) e nell’art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Alla luce di queste sintetiche osservazioni, innanzi al diniego di uno o entrambi i genitori di sottoporsi all’esame di personalità, come dovrebbe procedere il CTU?
Una “nuova” metodologia della Consulenza Tecnica di Ufficio, nei casi di separazione e affidamento, che supera il nodo dell’esame di personalità/test psicologici in capo ai genitori è proposta in questo libro:
Pingitore M. (2019), a cura di, Nodi e snodi nell’alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli, FrancoAngeli
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