Con la Sentenza n. 1762 del 28 gennaio 2014, la Corte, sia i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, sia quelli derivanti da fatti-reato, sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., così che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria. Peraltro, precisa ancora, ove si volessero includere nella categoria del c.d. “danno esistenziale” pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, ciò sarebbe illegittimo, poiché tali pregiudizi sono irrisarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Al riguardo, peraltro, la Terza Sezione della Cassazione, ha capovolto, con la pronuncia in esame, posizioni dalla stessa assunte solo qualche giorno prima (Sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014)

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