E’ una delle questioni maggiormente spinose nelle perizie (ambito penale) e nelle CTU (ambito civile).
Il Perito/CTU è tenuto a dover rispondere “per forza” ai quesiti peritali?
Una delle risposte più gettonate è la seguente «Me lo chiede il Giudice per cui devo rispondere facendo ciò che mi dispone».
La risposta tecnica è sì, ma con riserva. Il Perito/CTU sicuramente è chiamato a rispondere a tutti i quesiti peritali, ma può anche rispondere sostenendo che a quello specifico quesito non può rispondere.
Cerco di spiegarmi meglio.
Nell’ambito penale, ad esempio, vengono disposti, talvolta, dei quesiti irrisolvibili. Uno su tutti è valutare la presenza nella persona minorenne di indicatori specifici di abuso sessuale. Come sappiamo tutti, non esistono indicatori specifici di abuso sessuale e, in ogni caso, lo Psicologo non può sostituirsi al Giudice per ricercare la verità processuale.
Al quesito sugli indicatori di abuso sessuale non si dovrebbe rispondere, nello specifico si risponde spiegando tecnicamente il motivo per cui il Perito non può svolgere quella determinata attività.
Nell’ambito civile, ad esempio, vengono disposti, talvolta, dei quesiti irrisolvibili, uno su tutti è valutare se il caso possa prevedere la prescrizione/invito/suggerimento di un sostegno psicologico nei confronti dei genitori. Come tutti sappiamo, è vietato disporre, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari a soggetti adulti.
A questo quesito, il CTU dovrebbe rispondere spiegando il motivo per cui non si può suggerire alcun tipo di trattamento sanitario psicologico.
Altra questione: i test psicologici.
Alcuni Giudici prevedono, nei quesiti peritali, la somministrazione di test psicologici «previa somministrazione di test psicologici». Quel «previa» non ha carattere imperativo, non può averlo poiché la metodologia scientifica la decide sempre l’esperto che è autonomo ex art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi:
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

E’ chiaro che il Perito/CTU deve essere in grado di motivare adeguatamente la metodologia utilizzata in contraddittorio, ma è bene chiarire che la scelta del metodo, delle tecniche e degli strumenti psicologici spetta solo ed esclusivamente al Consulente scelto dal Giudice.

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