Il recente Decreto Legislativo n. 149 del 18 ottobre 2022 introduce (dal 28/02/23) delle importanti novità in tema di CTU in ambito separazione, divorzio e affidamento.

Di seguito gli articoli del Codice di Procedura Civile che verranno introdotti riguardanti l’ascolto del minore:

Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). – Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta’ e al suo grado di maturita’.
Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e’ in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita’ fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volonta’ di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

Art. 473-bis.5 (Modalita’ dell’ascolto). – L’ascolto del minore e’ condotto dal giudice, il quale puo’ farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu’ minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.
L’udienza e’ fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta’, anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell’eta’ e del grado di maturita’ del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalita’ che ne garantiscono la serenita’ e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e’ informato altresi’ della possibilita’ di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8.

L’ascolto del minore, dunque, diventa di esclusiva competenza del Giudice. Tale attività non è prevista nelle (future) CTU in cui, però, il Consulente d’Ufficio dovrà molto probabilmente valutare le capacità genitoriali, ma senza ascoltare il figlio. Quindi niente colloquio individuale con il bambino e addio anche ai colloqui congiunti (padre-madre-figlio, madre-figlio, padre-figlio), poiché in questi colloqui evidentemente il CTU ascolta il minore, ma con l’introduzione della Legge Cartabia non potrà più farlo.

Tuttavia, nel nuovo Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d’ufficio) viene previsto:

Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita’ delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita’ genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita’ che garantiscono la serenita’ del minore e sono adeguate alla sua eta’. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi’ le metodologie e i protocolli seguiti, nonche’ eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Qualcuno potrà domandarsi: quindi nell’art. 473-bis.25 è previsto il coinvolgimento del minore? Sì, ma il suo ascolto è delegato al Giudice, non al CTU.
E quindi?

Quindi la metodologia peritale dovrà necessariamente cambiare. Con Giovanni Camerini, stiamo lavorando per proporre nuove metodologie peritali in linea con la Legge Cartabia.

Una piccola anticipazione: CTU sulla capacità di discernimento del minore?

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