Estratto di una CTP in tema di violenza sessuale su minore.
 
Il Perito così si esprime nelle Conclusioni del suo elaborato peritale:

Non emergono nelle dichiarazioni rese dallo stesso minore elementi che ne inficiano la credibilità complessiva della sua testimonianza.

Come già ampiamente disquisito nel paragrafo 5 il Perito non ha il compito di esprimersi sulla credibilità della testimonianza di un minore presunta vittima di violenza sessuale.
Il suo compito dovrebbe essere solo ed esclusivamente valutare la capacità a rendere testimonianza del minore ex art. 196 c.p.p.
Esprimersi sulla attendibilità/credibilità/validità di una testimonianza è prerogativa di un Giudice e di nessun altro.
Tale diniego è espresso anche all’art. 4 della Carta di Noto (III versione, 2011):

La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

Eppure il Perito appare cadere in una incoerenza metodologica e scientifica dal momento in cui cita la Carta di Noto nel paragrafo “Metodologia” (pag. 3), ma poi si esprime in termini di “credibilità” della testimonianza.
Credibilità della testimonianza, a cui fa riferimento il Perito nelle conclusioni, che si confonde con la definizione ambigua “credibilità clinica”.
Il Perito, sempre a pag. 3 del suo elaborato, riporta, seppur non citando la fonte, la parte più saliente della sentenza n. 8962 Cass. Pen. Sez III, 3/10/97. Nello specifico:

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.

Questa importante sentenza chiarisce i compiti dell’esperto incaricato dal Giudice che deve valutare “il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna”.
Già Fornari, nel 1997 (Trattato di Psichiatria Forense, Utet), definiva la “credibilità clinica” come “legata a tutti quegli elementi suggestivi che possono avere agito, implicitamente o esplicitamente, internamente o esternamente, sul soggetto testimone e/o sulla sua testimonianza”.
Mentre Carponi Schittar e Rossi (2012, p. 67) sostengono che la “credibilità clinica per quanto possa portare con sé un significato corretto, tuttavia, può apparire ancora eccessivamente suggestiva e troppo legata a giudizi sulla veridicità/falsità del narrato testimoniale”.
La più attuale definizione di “credibilità clinica” è associata a quella delle c.d. “competenze specifiche” del minore citate nelle Linee Guida Nazionali all’art. 3.3.:

La capacità di testimoniare comprende abilità “generiche” e “specifiche”. Le prime corrispondono alle “competenze” cognitive come memoria, attenzione, capacità di
comprensione e di espressione linguistica, source monitoring, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturità psico-affettiva. Le “specifiche” corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito.

Ancora all’art 3.9.:

L’accertamento deve dunque riguardare l’esame delle seguenti capacità:
a) capacità cognitiva generale, incluso il source monitoring;
b) capacità di comprendere il linguaggio verbale relativamente a:
b1) strutture grammaticali e sintattiche;
b2) termini con differenze minime di significato;
b3) contenuti assurdi (assurdità semantiche, storie assurde);
c) memoria autobiografica. Particolare attenzione dovrà essere prestata ad eventuali razionalizzazioni volte a colmare lacune mnesiche. E’ sempre opportuno in tal senso effettuare riscontri con testimoni adulti.
d) capacità, commisurata all’età, di discriminare realtà da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile.
e) capacità interpretativa di stati mentali propri o altrui (funzione riflessiva).
f) livello di suggestionabilità. Alcuni aspetti della suggestionabilità non possono essere valutati mediante test specifici ma solo apprezzati con indicatori anamnestici. La suggestionabilità costituisce fattore di rischio che deve essere valutato e ponderato nel parere finale.

Altro elemento cruciale nella valutazione del minore e delle sue capacità a testimoniare risulta essere lo studio delle “dinamiche parentali”, le quali possono influenzare a vario titolo il minore e le sue abilità a riferire in modo utile e preciso i fatti per cui si procede.
Il Perito è dunque tenuto a fornire una propria valutazione in merito alle funzioni psichiche di base legate alla capacità di rendere testimonianza che comprende competenze di diverso ordine – percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni affettive e capacità di relazione, presenza di un eventuale psicopatologia – tenuto conto della fase di sviluppo del soggetto.
Il compito del Perito concerne anche la formulazione di un giudizio riguardante la credibilità clinica intrinseca, la quale si riferisce alla valutazione di eventuali influenze suggestive e motivazionali che possono aver agito (direttamente o indirettamente, internamente o esternamente) nel soggetto testimone e/o nella testimonianza.
A questo riguardo sono stati individuati e studiati dalla psicologia della testimonianza alcuni fattori che possono ridurre l’accuratezza della raccolta di informazioni, fattori dei quali è necessario tenere conto in sede di valutazione.
Per portare a compimento tale compito, il Perito/Consulente può avvalersi di test e strumenti psicodiagnostici, basati su performance del soggetto o sulla capacità di autodescriversi, caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica.
Anche una recente sentenza della Cassazione si è espressa sull’oggetto dell’accertamento peritale Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, n. 17339:

Sulla linea di tali studi scientifici, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell’ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale (la quale, pur non dettando regole di valutazione vincolanti, rappresenta un formidabile strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo), nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: “a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate”.
Inoltre, al punto 13 del testo è espressamente ricordato che deve essere data particolare attenzione “ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verifica re, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b) allarmi generati solo dopo l’emergere di un’ipotesi di abuso”.

Il Perito non indaga nessuno degli elementi di accertamento appena esposti, esprimendosi sulla credibilità della testimonianza del minore.
Sul punto è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, sancendo in numerose sentenze che l’esperto non può esprimersi sui fatti oggetto di denuncia, nello specifico non può esprimersi sulla credibilità/attendibilità della testimonianza resa.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si riportano le seguenti sentenze:
– Cassazione penale Sez. III 08/03/07 n. 121:

i Giudici invece hanno sostanzialmente demandato allo esperto il compito che non è delegabile di valutare l’attendibilità della dichiarante ed inoltre non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della difesa;

– Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4352/15:

tale soluzione offerta dalla corte di merito trova riscontro nelle indicazioni della “Carta di Noto”
(richiamata non per il suo inesistente valore normativo, ma perché riepiloga massime di esperienza scientifica in materia), laddove all’art. 2 è consigliato che la valutazione psicologica da parte dei consulenti non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Infatti l’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore;

Cassazione Penale Sez. III, sentenza n. 45920/14:

il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste; in questo senso deve sempre ricordarsi – in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi – che mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 – dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703).

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