Alcune prassi errate prevedono l’acquisizione del consenso informato scritto in occasione delle CTU in tema di separazione, divorzio e affidamento. E’ necessario chiarire quanto segue:

1. La CTU non ha una finalità sanitaria per cui non necessita di acquisizione del consenso informato ex art. 1 L. 219/17.
2. Il CTU psicologo è tenuto ad informare i periziandi sulla metodologia ex artt. 25 e 32 del Codice Deontologico, ma non deve far firmare nulla ai periziandi. In ogni caso, la CTU è prevista dal codice di procedura civile, non è un atto tipico dello psicologo.
3. Nemmeno per le videoregistrazioni è prevista la firma di autorizzazione da parte dei periziandi. La videoregistrazione rientra nelle facoltà del CTU che sceglie autonomamente la metodologia da utilizzare ex art. 6 del Codice Deontologico. I periziandi possono rifiutarsi di partecipare se il CTU videoregistra, ma il CTU può rifiutare di effettuare la CTU se il Giudice gli nega la videoregistrazione su istanza di una o entrambe le parti.
4. Anche per quanto riguarda i test psicologici non è necessaria alcuna autorizzazione scritta ovvero l’acquisizione del consenso informato. Rientra nelle prerogative del CTU scegliere la migliore metodologia di cui è diretto responsabile. Chiaramente, anche in questo caso, i periziandi sono liberi di rifiutare di essere sottoposti a test psicologici. In realtà, su questo aspetto dei test psicologici ho scritto molto.
5. In ogni caso, il codice di procedura civile, in tema di CTU, non prevede l’acquisizione di alcun consenso informato ovvero nessuna richiesta di autorizzazione.
6. Le cattive prassi che prevedono l’acquisizione del consenso informato insistono nel confondere l’ambito sanitario con quello giudiziario.

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