Il CTU risulta incompatibile quando:
– ha espletato precedentemente la funzione di Mediatore Familiare/CTU per la coppia genitoriale;
– ha espletato precedentemente la funzione di Psicologo/Psicoterapeuta per uno o entrambi i genitori;
– ha espletato precedentemente la funzione di CTP per uno o entrambi i genitori.
Quali sono i riferimenti?
Art. 63 c.p.c.
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]. (1). Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 (2). Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato [disp. att. 89].
Art. 26 Codice Deontologico Psicologi
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
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