Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza n. 16738/18, Pres. Scaldaferri, Rel. Bisogni[…] La giurisprudenza di questa Corte afferma infatti che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. Sez. VI-1 n 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, n. 977 del 17 gennaio 2017) con la conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. Civ. Sez. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010).
Ricapitolando, secondo la Corte il Tribunale deve effettuare un giudizio prognostico sulle capacità genitoriali di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione. Nello specifico, i giudici di primo grado devono valutare:
– il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti;
– le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto;
– personalità dei genitori;
– consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che i genitori sono in grado di offrire al figlio.
Alla luce di ciò, è pacifico porsi una domanda: dov’è il figlio in tutti questi “giudizi prognostici” che il Tribunale deve effettuare? 
Attualmente, la c.d. “idoneità genitoriale” sembra riguardare esclusivamente i genitori, tralasciando il figlio. Urge un cambio di prospettiva: si parte dal figlio per arrivare ai genitori e non il contrario. Proviamo:
I giudici di primo grado devono valutare:
– il modo in cui il figlio è stato cresciuto ed educato;
– la capacità del figlio (in base alla sua età e alla sua capacità di discernimento) di relazione affettiva con entrambi i genitori, comprensione, autodeterminazione, disponibilità ad un assiduo rapporto con entrambi i genitori;
– lo stato di salute psicofisica del figlio;
– consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare del figlio.
La rivoluzione culturale è appena iniziata.
 

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