Una recentissima ordinanza della Cassazione Civile (I Sez., n. 23333, pubblicata il 01/08/23, Pres. Antonio, Rel. Fidanzia) ribadisce che:

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 28244/19, conf. Cass. n. 27348/22) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “In materia di affidamento dei figli di minori, il giudice deve attendersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Questa Corte di legittimità (vedi Cass. n. 6545 del 06/03/19) ha, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.

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