Nomina di un esperto su richiesta delle parti – (Art. 473-bis.26 c.p.c.)

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Questo articolo è dedicato agli incarichi di Ausiliario conferiti agli psicologi.

  • il committente dell’intervento è il Giudice. Quindi l’articolo di riferimento del Codice Deontologico è il 32
  • in qualità di Ausiliario, lo Psicologo ricopre il ruolo di Pubblico Ufficiale
  • in qualità di Ausiliario, lo Psicologo non si fa liquidare direttamente (privatamente) dalle parti, ma per mezzo del Giudice. Per cui inoltrerà al Giudice istanza di liquidazione. Con il decreto di liquidazione, l’Ausiliario chiederà la somma ad una o ad entrambe le parti o all’erario in caso di gratuito patrocinio
  • l’intervento non può che avere una finalità sanitaria, per cui l’intervento corrisponde ad un trattamento sanitario
  • essendo la prestazione sanitaria, il compenso è esente iva. Se si fattura all’erario (in caso di gratuito patrocinio) si calcola oltre all’Enpap anche la ritenuta d’acconto
  • essendo l’intervento un trattamento sanitario, è necessario acquisire il consenso informato (qui un fac-simile di modulo consenso informato) prima dell’intervento psicologico e dopo la nomina in qualità di Ausiliario
  • il Giudice stabilisce gli obiettivi dell’intervento (sui genitori, sul minore, sui genitori-minore), ma la metodologia la sceglie autonomamente lo psicologo ex art. 6 del Codice Deontologico
  • l’intervento non prevede il coinvolgimento di Consulenti Tecnici di Parte, poiché i CTP possono essere nominati solo in presenza di un CTU. In questo caso, l’Ausiliario non ricopre le vesti del CTU, quindi NON è un CTU. L’intervento sanitario si svolge in assenza di contraddittorio. Il contraddittorio è garantito allorquando le parti prenderanno visione della relazione depositata dall’Ausiliario in cancelleria

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