Ormai il concetto giuridico di idoneità genitoriale viene costantemente correlato con i tratti di personalità dei genitori. Non manca CTU in cui i genitori non vengano esaminati da un punto di vista della loro personalità per poi correlarla (forzatamente) alla idoneità genitoriale.
Chiariamo ancora una volta che il significato di “idoneità genitoriale” o “capacità genitoriali”, termini spesso sovrapposti, non è esplicitato nel Codice Civile e in nessuna legge, nemmeno nella recente riforma Cartabia. Da qualche anno, invece, stiamo proponendo di ancorare il significato di “idoneità genitoriale” al comma 1 dell’art. 337-ter del Codice Civile.
Prendiamo l’ultima ordinanza della Cassazione: i genitori sono stati sottoposti a ben tre CTU in cui risulta alla fine che:
“Ribadiva la presa in carico delle parti da parte del servizio sociale per la ripresa del percorso di mediazione familiare, raccomandando, infine, alla mamma l’avvio di un percorso psicoterapeutico privato.
2. La Corte d’Appello di Torino, a seguito del reclamo presentato dalla mamma con cui si rappresentava, da una parte, la sua piena adeguatezza genitroiale, in assenza di patologie psichiatriche, e si sostenva, dall’altra, il fallimento dell’affido esclusivo rafforzato dei bambini al padre, rilevava che la reclamante, stando alle risultanze delle tre ctu svolte, risultava affetta da un disturbo di personalità con prevalenza di tratti paranoiedei, sottolineando poi che simili tratti della personalità avevano continuato a interferire pesantemente nelle relazioni con l’altro genitore.
Constava, per converso che il padre era genitore privo di profili psicopatologici, risultava sufficientemente adeguato all’accudimento e all’educazione dei figli e si era dimostrato capace anche di gestire la conflittualità della coppia, favorendo il rispetto dell’altro genitoriale nelle amente dei figli e la sua permanenza nella loro vita concreta”.
Da un punto di vista generale e non specifico del caso in questione, questo stralcio è rappresentativo della totale confusione che regna nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei figli anche tra gli Avvocati che tendono ad appiattirsi a quesiti peritali/valutazioni peritali in cui l’idoneità genitoriale viene correlata (forzatamente) alla sanità mentale: se sei sano mentalmente, allora sei un bravo genitore. Inoltre, vi è una tendenza ad abbassare la testa innanzi ad illegittime prescrizioni di sostegno psicologico alla genitorialità o psicoterapia nei confronti dei genitori con l’auspicio (speriamo, ci proviamo) che possano curare la loro inidoneità/incapacità genitoriale alla stregua di un disturbo psicologico/psichiatrico in nome del “supremo interesse del minore”.
E niente. Se vuoi separarti, prima domandati: “sono sano mentalmente? Altrimenti potrei perdere l’affidamento dei figli”.
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