Tribunale di Mantova, sez. I., sentenza 5 maggio 2017
In conformità con quanto prospettato dal c.t.u., va disposto che l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura esterna (c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale: v. Trib. Milano 7-7-2016; Trib. Pavia 21-7-2016, inedita) la quale, una volta al mese (e sino al 31-1-2018) dovrà essere presente per osservare le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante e svolgendo i compiti meglio specificati in dispositivo, tenendo conto delle indicazioni fornita dalla dott. M., professionista che si individua nella persona della dott. C. M., indicata dalla c.t.u. ed il costo delle cui prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura come sopra prevista per le spese straordinarie.
Va aggiunto che entrambi i genitori vanno ammoniti a non porre in essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed a collaborare con la dott. M
P.Q.M.
6) nomina quale coordinatore genitoriale la dott. C. M., con compenso a carico dei genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre) e attribuisce alla stessa il compito (avente scadenza al 31-1-2018):
i) di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;
ii) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo;
iii) di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare entro il 28-2-2018.
Commento
Il Tribunale di Mantova, come Milano, nomina un Coordinatore Genitoriale a seguito di una CTU.
Consulente del Giudice che addirittura si premura di “suggerire”, insolitamente, al Giudice il nome del professionista da nominare.
Ma andiamo per gradi.
#1 – Chi è il Coordinatore Genitoriale?
La sentenza del Tribunale di Mantova sembra porre sullo stesso livello il generico “coordinatore genitoriale” con quello di “educatore professionale” mettendo in luce una delle principali criticità di questa figura in Italia: chi è il C.G., quale figura professionale può svolgere questo ruolo, che formazione deve avere, che poteri ha?
#2 – Conflitto di interessi del CTU
Come sopra accennato, il Tribunale si premura di nominare un C.G. addirittura suggerito dal CTU che, probabilmente, dovrebbe ricoprire un ruolo super partes e che, solitamente, non potrebbe suggerire questo o quel nome, ma dovrebbe attenersi a generiche indicazioni, ad esempio “servirebbe un Coordinatore Genitoriale” anziché “servirebbe un Coordinatore Genitoriale individuato nel Dott. X“, nemmeno se il Dott. X fosse stato concordato con le parti. E’ questo il ruolo del CTU, individuare direttamente un nominativo di un professionista privato? E’ questo un potenziale conflitto di interessi?
#3 – Compiti del Coordinatore Genitoriale
Secondo il Tribunale (rectius “il CTU”) il Coordinatore Genitoriale “dovrà essere presente una volta al mese” cioè dovrà monitorare (dove? come?) l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione.
Immaginiamo il C.G. che si reca a casa del padre (una volta al mese? perché non due o tre?) ammonendolo “lei non deve più denigrare la sua ex davanti a suo figlio” oppure “lei deve andare d’accordo con la sua ex moglie“.
Tremo ogniqualvolta si dispone un intervento di natura mediativa dopo la CTU e non prima. La CTU, solitamente, dovrebbe rappresentare, invece, l’ultimo stadio di un processo conflittuale che ha visto fallire tutti i tentativi mediativi effettuati precedentemente.
Il Tribunale prevede che il C.G. prenda le “opportune decisioni” in caso di disaccordo tra gli ex coniugi: ma quali poteri ha il Coordinatore Genitoriale? E’ nominato dal Tribunale, ma non riceve formale incarico per cui non ricopre nemmeno l’implicita funzione di Pubblico Ufficiale. E’ sostanzialmente un professionista privato lasciato solo su una barchetta senza remi e senza vele in balia delle onde di un oceano tempestoso. Nessuna tutela, nessuna “copertura” giuridica.
#4 – Il Coordinatore Genitoriale deve redigere relazione
Anche questa appare un’altra criticità. Un professionista privato, senza incarico formale, è tenuto a redigere una relazione informativa al Giudice Tutelare.
#5 – Affidamento condiviso e Coordinatore Genitoriale
La coppia seguita dal Tribunale di Mantova mantiene l’affidamento condiviso, ma, allo stesso tempo, deve essere seguita dal C.G.: quindi questi genitori sono idonei oppure no? Forse lo sono a metà? Sembra un paradosso: siete idonei, ma dovete essere monitorati ed, eventualmente, sanzionati.
#6 – Il Coordinatore Genitoriale viene pagato dai genitori
Altra importante criticità. Può un Tribunale imporre una spesa a carico dei genitori per pagare l’onorario di un libero professionista? Suggestivo il contratto privato tra Coordinatore Genitoriale e genitori, ma con il primo che dipende (non si comprende come) dal Tribunale.
#7 – Si può rinunciare?
Genitori e/o Coordinatore Genitoriale possono rinunciare? Ad esempio i primi, considerato che pagano il servizio, possono rifiutarsi o possono rinunciare a quel professionista ed essere liberi, eventualmente, di scegliersene un altro? E il C.G. può rinunciare e valutare la coppia genitoriale come non “trattabile”?
Conclusioni
La figura del Coordinatore Genitoriale in Italia non è ancora riconosciuta formalmente. Non si sa chi è, quali compiti deve svolgere, come e con quali poteri.
Dopo la CTU, mi aspetterei interventi su responsabilità genitoriale, affidamento, regime di visite piuttosto che delegare (ancora) un altro soggetto terzo così da rendere la causa civile sostanzialmente infinita. Per contrastare i conflitti genitoriali, l’alienazione parentale e tutelare i minori le leggi ci sono, ma talvolta si tende a cercare altrove ciò che invece è sotto gli occhi di tutti.
Un poliziotto vede un ubriaco che cerca qualcosa vicino ad un lampione e gli chiede cosa abbia perso. ‘Un mazzo di chiavi’,risponde l’interpellato. Il poliziotto allora decide di aiutarlo ma dopo alcuni minuti di ricerca infruttuosa chiede all’ubriaco se sia sicuro di aver perso le chiavi vicino al lampione. L’ubriaco risponde di no, e che in realtà le ha perse nel parco. ‘Perché le cerchi qui allora, chiede il poliziotto. “… ma perché qui è illuminato!”
 

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