La recente ordinanza della Cassazione n. 9691/22 sancisce (pag. 28):

Ora, come affermato più volte da questa Corte, il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo…

La Cassazione, quindi, ritiene che Giudici e CTU possano fare dei richiami «inconsapevoli» alla PAS. Non si comprende cosa si intenda per “inconsapevole”, nel senso che l’inconscio del Magistrato dirige la mano del Giudice mentre scrive la sentenza in cui viene richiamata «in modo più o meno evidente» la PAS? In ogni caso, è interessante come la Corte di Cassazione affermi questo elemento psicologico del Magistrato e/o del CTU: si può operare professionalmente anche in modo inconsapevole.

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