Cassazione Ordinanza n. 27207/19 dep. il 23 ottobre 2019, I sez. Civile, Pres. Giancola, Rel. Lamorgese
Come rilevato dal Procuratore Generale, la Corte territoriale ha valutato, sulla base delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia l’atteggiamento assunto dalla minore (la quale è diventata maggiorenne nel corso del presente grado di giudizio) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre.
La Cassazione finalmente parla di «comportamenti» dei genitori, anziché di tratti di personalità. Inoltre, non nega che un figlio possa essere «plagiato» (rectius “condizionato psicologicamente”) da uno dei due genitori.
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