Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 18770 del 26/09/16, Pres. Chiarini, Rel. Rubino
Va premesso che i motivi di ricorso appaiono in primo luogo formulati con eccessiva genericità, in quanto neppure nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente precisa, esattamente, e documenti avesse di preciso non solo richiamato il proprio consulente all’interno dell’elaborato per descrivere le condizioni della infortunata e gli accertamenti e i trattamenti subiti, ma anche avesse depositato congiuntamente ed a corredo di questa. A ciò si aggiunga che la produzione documentale può avvenire, all’interno del giudizio di primo grado, entro tempi e con modalità precise: i documenti devono essere di regola indicati nell’atto di citazione e depositati all’atto dell’iscrizione a ruolo; possono prodursi successivamente ma, quanto ai tempi, comunque entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., e quanto alle modalità, depositandoli in udienza (e curando che ne venga fatta menzione nel verbale d’udienza), oppure depositandoli in cancelleria, e in questo caso l’elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme di cui all’art. 170 ultimo comma c.p.c. In ogni caso, la produzione documentale è accuratamente documentata al fine di curare il rispetto del principio del contraddittorio ovvero di garantire che un documento introdotto nel processo sia adeguatamente segnalato all’attenzione della controparte che ha l’onere di prendere posizione rispetto ad esso.
Per questi motivi, legittimamente la corte d’appello ha ritenuto di non avvalersi di documentazione cui faceva riferimento il c.t.u. perché acquisita da questi al di fuori del contraddittorio e non validamente introdotta nel processo dalle parti.
Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015).
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