Con una sentenza di più di cento pagine la Corte di Cassazione è tornata sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, sancendo che è risarcibile il danno esistenziale quando provoca uno «sconvolgimento» della vita. Si è così riconosciuta la possibilità del ristoro ai familiari, ai partner, per pregiudizi estetici o sessuali. Dunque, purché provato, qualunque stravolgimento dell’esistenza dà diritto al risarcimento. La terza sezione civile ha inoltre precisato che la liquidazione deve avvenire in via equitativa, ha riconosciuto l’esistenza del danno alla perdita della vita come categoria autonoma del danno non patrimoniale e non annoverabile nel danno tanatologico o morale terminale. Nel caso specifico ha sancito, a carico della compagnia di assicurazione, il diritto al risarcimento in favore dei figli di un uomo depresso, suicidatosi dopo la morte della moglie avvenuta in un incidente stradale.
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